Legge regionale 7 marzo 1973, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 07 03 1973

Bollettino ufficiale 16 3 1973 n. 5

CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L’ANNO 1973, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO, A FAVORE DEL CASEIFICIO COOPERATIVO "CHATEL ARGENT" - Srl, CON SEDE IN VILLENEUVE.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1973, presso Istituti di Credito Agrario ed Aziende bancarie, nell’interesse e a favore del Caseificio Cooperativo " Chatel Argent " - Srl, con sede in Villeneuve, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri oneri accessori richiesti dagli Istituti di Credito e Aziende Bancarie mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all’impegno da parte del Caseificio Cooperativo " Chatel Argent " di Villeneuve, di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di latte.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili del Caseificio Cooperativo " Chatel Argent " di Villeneuve.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico del Caseificio Cooperativo " Chatel Argent ", di Villeneuve, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973 con stanziamento annuo di lire cinquantamilioni:

Capitolo n. 249 della Parte SPESA: " Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito Agrario e Aziende Bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del Caseificio Cooperativo " Chatel Argent ", di Villeneuve (Legge regionale 7 marzo 1973, n. 9) ".

Capitolo n. 233 della Parte ENTRATA: " Entrate per riscossioni di crediti verso il Caseificio Cooperativo " Chatel Argent ", di Villeneuve, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (Legge regionale 7 marzo 1973, n. 9) ".

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973.

Art. 6

La Giunta Regionale, provvederà con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Caseificio Cooperativo " Chatel Argent ", di Villeneuve, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.