Legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 11 03 1968

Bollettino ufficiale 15 3 1968 n. 3

NORME PER LA APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLA CONCA DI PILA, NEL COMUNE DI GRESSAN.

Art. 1

(finalità della legge)

Al fine di conseguire sollecitamente la disciplina urbanistica e paesaggistica della Conca di Pila, sita nel Comune di Gressan, avente particolare interesse turistico, sono stabilite, in deroga alla legge regionale 28 aprile 1960 n. 3, le seguenti norme relative alla formazione del piano regolatore della stessa zona.

Art. 2

(piano regolatore della Conca di Pila)

Il perimetro della zona è quello risultante dalla unita planimetria alla scala 1: 10.000 (allegato A).

Gli allegati disegni B e C e le unite norme di attuazione urbanistico - edilizie (allegato D) costituiscono il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della Conca di Pila, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.

Il piano sarà depositato nella Segreteria del Comune di Gressan per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Dell’effettuato deposito sarà dato avviso al pubblico mediante annunzio da pubblicarsi all’albo pretorio del Comune di Gressan ed entro lo stesso termine chiunque vi abbia interesse

può presentare le sue osservazioni, sulle quali deciderà la Giunta Regionale in sede di approvazione definitiva del piano.

Art. 3

(natura del piano regolatore della Conca di Pila)

Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della conca di Pila sarà inserito nel piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, del quale costituirà parte integrante.

Le previsioni dell’anzidetto piano regolatore della conca di Pila fanno parte del programma regionale di sviluppo economico.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Elenco degli allegati alla legge regionale 11 marzo 1968 n. 9, recante norme per l’approvazione del Piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan:

- Allegato A: corografia della Conca di Pila (scala 1: 10.000) con il perimetro della zona di particolare importanza turistica, l’indicazione del settore di prima e di ulteriore attuazione (con indicazione per questo ultimo settore della destinazione dei terreni) e delle aree di espansione da studiarsi

in dettaglio.

- Allegato B: planimetria del settore di prima attuazione (scala 1: 2.000) con la zonizzazione e destinazione dei terreni.

- Allegato C: planimetria del settore di prima attuazione (scala 1: 2.000) con l’indicazione delle principali infrastrutture.

- Allegato D: norme di attuazione urbanistico - edilizie.

Allegato D) alla legge regionale 11 marzo 1968 n. 9.

NORME DI ATTUAZIONE URBANISTICO - EDILIZIE

1) - (Zonizzazione). La Conca di Pila è divisa dal piano regolatore in un settore di prima attuazione ed uno di ulteriore attuazione.

Il settore di prima attuazione è a sua volta diviso in quattro zone:

Zona 1) Chacard Ovest

Zona 1b) Chacard Pila

Zona 2 Soleil

Gorra

Printemps

Jardin Alpin (de la Gorra)

Zona 3 Pan Perdu

Dette zone 1) e b), 2 e 3 sono residenziali e destinate all’insediamento delle attrezzature e degli edifizi della stazione turistica.

Nella zona di ulteriore attuazione sono delimitate due aree di espansione delle attrezzature e degli edifizi della stazione turistica da studiarsi in dettaglio; la rimanente parte è vincolata alla attuale destinazione.

2) - (Densità di fabbricazione). La densità media di fabbricazione per le varie zone del settore di prima attuazione è determinata secondo la seguente tabella:

TABELLA RISTRUTTURATA

Costruibilità totale mcmq (indice medio comprensoriale) per le zone: //

Chacard ovest, 0,50; //

Chacard Pila, 0,70; //

Jardin Alpin, 0,45; //

Pan Perdu, 0,20.

Ripartizione della costruibilità totale secondo la destinazione (abitazione), rapporto mcmq per le zone: //

Chacard ovest, 0,40; //

Chacard Pila, 0,40; //

Jardin Alpin, 0,25; //

Pan Perdu, 0,20.

Ripartizione della costruibilità totale secondo la destinazione

(collettivi), rapporto mcmq per le zone: // Chacard Pila, 0,20; //

Jardin Alpin, 0,01.

Ripartizione della costruibilità totale secondo la destinazione (a tipo alberghiero), rapporto mcmq per le zone: //

Chacard ovest, 0,10; //

Chacard Pila, 0,10; //

Jardin Alpin, 0,19.

Totale ripartizione della costruibilità totale secondo la destinazione, rapporto mcmq (indice medio comprensoriale) per le zone: //

Chacard ovest, 0,50; //

Chacard Pila, 0,70; //

Jardin Alpin, 0,45; //

Pan Perdu, 0,20.

Per destinazione ad abitazione si intendono sia gli edifizi tipo condominiale che le costruzioni unifamiliari.

La destinazione a collettivo comprende: negozi e locali pubblici ed altri esercizi commerciali quali botteghe, ristoranti, bar, supermarket, immondizie, spartineve, scuola di sci, stazione pullman, impianti sportivi coperti, locali di attrazione, cinema, teatro, locali conferenze e disimpegni, scuole e istituti privati.

Per destinazione a tipo alberghiero si intendono sia gli edifizi a carattere alberghiero tradizionale che gli insediamenti turistici, a tipo alberghiero residenziale, realizzati in unità concentrate o diffuse anche a proprietà frazionata.

Le volumetrie relative agli edifizi di carattere pubblico (scuole, caserma carabinieri, uffici comunali, vigili del fuoco, azienda di soggiorno, ambulatorio, ecc.) non sono comprese nella precedente densità di fabbricazione e pertanto saranno assegnate fuori quota.

3) - (Trasferibilità della cubatura disponibile nelle varie zone). La densità di fabbricazione fissata per le varie zone dalla tabella di cui al n. 2 rappresenta la media; perciò nell’ambito delle singole zone la cubatura ammessa per ogni proprietà è trasferibile anche su proprietà diversa. Il trasferimento sarà consentito, nel rispetto dei limiti di sagoma stabiliti nei progetti di attuazione di cui al successivo n. 7, purché il trapasso avvenga previa stipulazione di atto di sottomissione, che regoli il trasferimento delle cubature mediante vincolo sulle aree a minore sfruttamento o da mantenersi libere, in modo che sia conservata nel complesso la cubatura media di zona.

Agli effetti del trasferimento della cubatura la zona 1, per quanto suddivisa in due sottozone con densità di fabbricazione diversa, costituisce una zona unica.

4) - (Costruibilità con destinazione alberghiera). La cubatura con destinazione alberghiera di cui alla tabella può essere utilizzata in altra zona in modo però da non superare la cubatura alberghiera complessiva prevista per il rispettivo settore di cui sopra al punto 1, e il doppio della cubatura assegnata con tale destinazione per ogni singola zona. In seguito al trasferimento della cubatura con destinazione alberghiera da una zona all’altra, resterà correlativamente diminuita la cubatura complessiva assegnata alla zona.

Anche per il trasferimento della cubatura con destinazione alberghiera da una zona all’altra dovrà essere stipulato atto di sottomissione.

5) - (Progetti di utilizzazione). La utilizzazione delle volumetrie assegnate ad ogni singola zona sarà attuata in base ai progetti da presentarsi dai proprietari rappresentanti, in base alla superficie, non meno dei tre quarti dell’intera zona (questa norma è dettata dalla necessità di attuare una adeguata concentrazione dell’attività edilizia, mediante accordi tra i proprietari interessati, al fine di conservare le ampie superfici necessarie per la tutela dell’ambiente naturale e per l’esercizio delle attività sportive). I progetti di utilizzazione di zona dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al Turismo; le licenze edilizie saranno rilasciate dal Sindaco.

6) - I progetti di utilizzazione dovranno contenere le indicazioni seguenti ai fini di una progettazione coordinata:

- i vincoli degli allineamenti delle costruzioni;

- altezza minima e massima dei fabbricati;

- ampiezza degli spazi pubblici prospicienti gli edifizi;

- ampiezza degli spazi interni;

- aree per parcheggi;

- lunghezza e profondità massima dei fabbricati;

- tipologia dei fabbricati, tetti, coperture, protezione alla base delle facciate, sporgenze, serramenti, marciapiedi, recinzioni, tinteggiature;

- illuminazione.

7) - In sede di approvazione dei progetti di utilizzazione saranno imposti - mediante atto di sottomissione - i seguenti vincoli:

- di destinazione per le aree accertate idonee a ricevere gli edifici ed i servizi di carattere pubblico;

- di progettazione coordinata anche tra edifizi da erigersi su proprietà ed in zone diverse;

- di larghezza minima delle strade e distanza delle costruzioni dal ciglio di esse e dai confini di proprietà.

8) - Per la precisione, viene esclusa dal presente piano regolatore tutta la parte già inserita nella zona 1b dell’allegato B situata a partire da 100 metri a levante e parallela alla proiezione ortogonale sul terreno della linea mediana dei cavi della seggiovia Pila - Chamolè.

Viene altresì esclusa dal presente piano regolatore tutta la parte a sud - est superiore alla curva di livello dei metri 2000 della zona 3 dell’allegato B - denominata " Jardin Public ".

La Società " Alpila " dovrà provvedere al rimboschimento sulle fasce laterali alle strade e fino ai limiti di esse, alla successiva cura fino al sicuro attecchimento ed al rimboschimento in zone, da destinarsi, di una superficie doppia di quella definitivamente occupata dal sedime stradale.