Legge regionale 29 marzo 1963, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 29 03 1963

Bollettino ufficiale 31 3 1963

Concessione di un contributo straordinario alla nuova clinica odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, nelle spese per l'attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica.

Art. 1

È autorizzata la concessione alla Nuova Clinica Odontostomatologica presso l’Ospedale delle Molinette, in Torino, di un contributo straordinario di Lire dieci milioni nelle spese per la attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica della Clinica stessa.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di lire dieci milioni di cui al precedente articolo sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte Ia - ENTRATA e della Parte IIa - SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:

a) Parte Ia - ENTRATA:

Aumento della somma di Lire dieci milioni alla previsione di entrata del Capitolo 34 " Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent".

b) Parte IIa - SPESA:

Istituzione del seguente nuovo capitolo 188 bis: " Contributo straordinario alla Nuova Clinica Odontostomatologica presso l’Ospedale delle Molinette, in Torino ", con lo stanziamento di Lire dieci milioni.

Art. 3

Il contributo straordinario di cui all’articolo 1 sarà concesso e liquidato con deliberazioni della Giunta regionale, previa approvazione di apposita convenzione da stipulare tra la Regione Autonoma della Valle d’Aosta e la Nuova Clinica Odontostomatologica presso l’Ospedale delle Molinette, in Torino, convenzione con la quale la Clinica stessa si impegni a riservare, in perpetuo, un posto letto di degenza per l’assistenza medico chirurgica specialistica alla popolazione della Valle d’Aosta.

La spesa per la concessione del contributo straordinario di cui sopra sarà imputata all’apposito nuovo capitolo 188 bis del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 -30 giugno 1963.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.