Legge regionale 14 novembre 1961, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 14 11 1961

Bollettino ufficiale 30 11 1961

Norme e tabelle dei compensi e delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 1

Ai dipendenti regionali comandati in missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alla allegata tabella A per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l’eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto del dieci per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura della indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell’indennità di trasferta è subordinata ad una apposita deliberazione della Giunta regionale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell’espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, sempreché la distanza minima fra le due località considerate sia almeno di 15 chilometri.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 15 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo 1° sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d) del successivo articolo 2.

Art. 2

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l’indennità di trasferta spetta in ragione di un trentaduesimo della diaria intera per ogni ora di missione compresa fra le 6 e le ore 22 e di un ventiquattresimo, per ogni ora compresa fra le ore 22 e le ore 6 ( vedi allegata tabella B).

Ai fini dell’applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate, le altre sono arrotondate a ora intera.

L’indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne quando siano inferiori alle 5 ore.

Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti lo stesso giorno solare;

b) nella località di abituale dimora anche se questa è distante più di 15 Km. dall’ordinaria sede di servizio;

c) nell’ambito della circoscrizione o zona quando la missione è svolta come normale servizio di istituto del personale di vigilanza e di custodia (guardie forestali, cantonieri stradali, ecc.);

d) nelle località distanti meno di 8 Km. dall’edificio in cui ha sede l’ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea;

e) nell’ambito del centro abitato sede dell’ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l’agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini dell’agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Art. 3

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per le missioni compiute sia all’interno della Repubblica, sia all’estero e per periodi di missione già decorsi alla data della deliberazione di promozione e di sistemazione in ruolo.

Art. 4

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza anche di altro ufficio in località distante meno di 8 chilometri, spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di trasferta pari a 5 volte la misura oraria prevista all’articolo 2 per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto. Nel caso di distanza superiore, si applica la disposizione di cui all’articolo 2.

Art. 5

Ai fini della corresponsione delle indennità di cui alle allegate tabelle A e B, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione viene compiuta. Se la stazione è situata fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza intercorrente fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui ai precedenti due commi, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell’Ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell’ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest’ultima località.

Art. 6

Le indennità di trasferta derivanti dall’applicazione degli articoli 1 e 2 delle presenti norme sono ridotte del 5 e del 10 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I Comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell’applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all’indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.

Le riduzioni sopraindicate si cumulano con quelle di cui al secondo comma dell’articolo 1 delle presenti norme.

Art. 7

Per tutti i dipendenti, il giorno e l’ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l’ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazione dell’ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione. Da questa ultima formalità può prescindersi nei casi in cui il capo dell’ufficio che ha ordinato la missione ritenga tale formalità non necessaria.

Art. 8

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all’indennità di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall’Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico Ente, l’indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Art. 9

Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l’indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l’interno. Tuttavia, per dette mansioni, compete l’indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra l’ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore agli 8 chilometri di cui alla lettera d) del terzo comma dell’articolo 2 delle presenti norme.

Art. 10

Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Art. 11

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d’uso (escluso l’eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto, stabilita come segue:

a) prima classe per il personale dal grado 1° al grado 7° delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili;

b) seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea purché questi consentano notevole risparmio di tempo e il loro uso sia autorizzato dal capo dell’ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all’importo delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei biglietti di viaggio.

È ammesso l’uso di treni rapidi normali e speciali purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del precedente primo comma. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall’orario ufficiale.

L’uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l’uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dall’Assessore competente o dal Segretario generale.

Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l’uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un’indennità di Lire 36 al chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a Lire 52 al chilometro.

Ai fini dell’applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

Art. 12

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all’interno o all’estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi relativi a missioni all’interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l’indennità chilometrica di lire 1,25 per i dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in prima classe e di Lire 0,85 per i dipendenti ammessi a viaggiare in seconda classe.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alla Regione che compiano missioni per conto della Regione. L’indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammessi al rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, per i trasferimenti di servizio all’interno o all’estero.

Art. 13

I rimborsi di cui al precedente articolo 11 competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all’indennità di trasferta.

Al personale tecnico o avente funzioni ispettive che, per ragioni di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia alcuna possibilità di usare un’autovettura di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo all’indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un’indennità di Lire 30 a chilometro quale rimborso per spese di viaggio.

L’uso di tale mezzo deve essere autorizzato dall’Assessore competente che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all’uso di un proprio mezzo di trasporto viene rilasciato alla condizione che l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell’ufficio, o viceversa, e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell’ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Art. 14

Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 15- 4- 1961, numero 281, concernente il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Art. 15

Per le missioni all’interno compiute, per conto della Regione, dagli estranei all’Amministrazione regionale e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla Giunta regionale nei limiti della misura prevista per i dipendenti della regione in attività di servizio.

Art. 16

A coloro che conseguano la nomina a posto retribuito a carico del bilancio della Regione spetta il solo rimborso della spesa di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purché questa sia diversa dalla località di residenza.

Art. 17

Con deliberazione del Consiglio regionale saranno approvate le eventuali successive modificazioni alle allegate tabelle A e B, per l’aggiornamento delle tabelle stesse in relazione a future modificazioni delle vigenti tabelle e norme per il trattamento di missione del personale statale.

Art. 18

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Tabella delle indennità diarie di trasferta in località distanti almeno 15 Km. per ogni 24 ore e per l’eccedente periodo non inferiore a 8 ore a seconda della popolazione della località di destinazione, con le riduzioni del 10 percento e 20 percento dopo i primi 45 e 90 giorni.

Carriera direttiva.

Indennità di trasferta per località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

Grado regionale (1) 1°: //

intera, L. 7.000; //

ridotta del 10 percento, L. 6300; //

ridotta del 20 percento, L. 5.600.

Grado regionale 2° e 3°: //

intera, L. 6.000; //

ridotta del 10 percento, L. 5.400; //

ridotta del 20 percento, L. 4.200.

Grado regionale 4°: //

intera, L. 5.500; //

ridotta del 10 percento, L. 4.950; //

ridotta del 20 percento, L. 4.400.

Grado regionale 5°: //

intera, L. 5.250; //

ridotta del 10 percento, L. 4.725; //

ridotta del 20 percento, L. 4.200.

Indennità di trasferta per località comprese tra 50.000 e 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia. (2).

Grado regionale (1) 1°: //

intera, L. 6.650; //

ridotta del 10 percento, L. 5.985; //

ridotta del 20 percento, L. 5.320.

Grado regionale 2° e 3°: //

intera, L. 5.700; //

ridotta del 10 percento, L. 5.130; //

ridotta del 20 percento, L. 4.560.

Grado regionale 4°: //

intera, L. 5.225; //

ridotta del 10 percento, L. 4.702,50; //

ridotta del 20 percento, L. 4.180.

Grado regionale 5°: //

intera, L. 4.987,50; //

ridotta del 10 percento, L. 4.488,75; //

ridotta del 20 percento, L. 3.990.

Indennità di trasferta per località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Grado regionale (1) 1°: //

intera, L. 6.300; //

ridotta del 10 percento, L. 5.670; //

ridotta del 20 percento, L. 5.040.

Grado regionale 2° e 3°: //

intera, L. 5.400; //

ridotta del 10 percento, L. 4.860; //

ridotta del 20 percento, L. 4.320.

Grado regionale 4°: //

intera, L. 4.950; //

ridotta del 10 percento, L. 4.455; //

ridotta del 20 percento, L. 3.960.

Grado regionale 5°: //

intera, L. 4.725; //

ridotta del 10 percento, L. 4.252,50; //

ridotta del 20 percento, L. 3.780.

Carriera di concetto.

Indennità di trasferta per località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

Grado regionale (1) 5°: //

interna, L. 5.250; //

ridotta del 10 percento, L. 4.725; //

ridotta del 20 percento, L. 4.200.

Grado regionale 6°: //

intera, L. 5.000; //

ridotta del 10 percento, L. 4.500; //

ridotta del 20 percento, L. 4.000.

Grado regionale 7°: //

intera, L. 4.500; //

ridotta del 10 percento, L. 4.050; //

ridotta del 20 percento, L. 3.600.

Indennità di trasferta per località comprese tra i 50.000 e i 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia. (2).

Grado regionale (1) 5°: //

intera, L. 4.987,50; //

ridotta del 10 percento, L. 4488,75; //

ridotta del 20 percento, L. 3.990.

Grado regionale 6°: //

intera, L. 4.750; //

ridotta del 10 percento, L. 4.275; //

ridotta del 20 percento, L. 3.800.

Grado regionale 7°: //

intera, L. 4.275; //

ridotta del 10 percento, L. 3.847,50; //

ridotta del 20 percento, L. 3.420.

Indennità di trasferta per località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Grado regionale (1) 5°: //

intera, L. 4.725; //

ridotta del 10 percento, L. 4.252,50; //

ridotta del 20 percento, L. 3.780.

Grado regionale 6°: //

intera, L. 4.500; //

ridotta del 10 percento, L. 4.050; //

ridotta del 20 percento, L. 3.600.

Grado regionale 7°: //

intera, L. 4.050; //

ridotta del 10 percento, L. 3.645; //

ridotta del 20 percento, L. 3.240.

Carriera esecutiva.

Indennità di trasferta per località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

Grado regionale (1) 7°: //

intera, L. 4.500; //

ridotta del 10 percento, L. 4.050; //

ridotta del 20 percento, L. 3.600.

Gradi regionali 8° e 9°: //

intera, L. 4.000; //

ridotta del 10 percento, L. 3.600; //

ridotta del 20 percento, L. 3.200.

Gradi regionali 10° e 11°: //

intera, L. 3.500; //

ridotta del 10 percento, L. 3.150; //

ridotta del 20 percento, L. 2.800.

Indennità di trasferta per località comprese tra i 50.000 e 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia. (2).

Grado regionale (1) 7°: //

intera, L. 4.275; //

ridotta del 10 percento, L. 3.847,50; //

ridotta del 20 percento, L. 3.420.

Gradi regionali 8° e 9°: //

intera, L. 3.800; //

ridotta del 10 percento, L. 3.420; //

ridotta del 20 percento, L. 3.040.

Gradi regionali 10° e 11°: //

intera, L. 3.325; //

ridotta del 10 percento, L. 2.992,50; //

ridotta del 20 percento, L. 2.660.

Indennità di trasferta per località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Grado regionale (1) 7°: //

intera, L. 4.050; //

ridotta del 10 percento, L. 3.645; //

ridotta del 20 percento, L. 3.240.

Gradi regionali 8° e 9°: //

intera, L. 3.600; //

ridotta del 10 percento, L. 3.240; //

ridotta del 20 percento, L. 2.880.

Gradi regionali 10° e 11°: //

intera, L. 3.150; //

ridotta del 10 percento, L. 2.835; //

ridotta del 20 percento, L. 2.520.

Carriera ausiliaria.

Indennità di trasferta per località con popolazione non inferiore ai 500.000 abitanti.

Grado regionale (1) 12° / a - b; //

intera, L. 3.000; //

ridotta del 10 percento, L. 2.700; //

ridotta del 20 percento, L. 2.400.

Grado regionale 12° c - d - e anche della carriera del personale operaio: //

intera, L. 2.800; //

ridotta del 10 percento, L. 2.520; //

ridotta del 20 percento, L. 2.240.

Indennità di trasferta per località comprese tra i 50.000 e i 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia. (2).

Grado regionale (1) 12° / a - b: //

intera, L. 2.850; //

ridotta del 10 percento, L. 2.565; //

ridotta del 20 percento, L. 2.280.

Grado regionale 12° c - d - e anche della carriera del personale operaio: //

intera, L. 2.660; //

ridotta del 10 percento, L. 2.394; //

ridotta del 20 percento, L. 2.128.

Indennità di trasferta per località con popolazione inferiore

ai 50.000 abitanti.

Grado regionale (1) 12° a - b: // intera, L. 2.700; //

ridotta del 10 percento, L. 2.430; //

ridotta del 20 percento, L. 2.160.

Grado regionale 12° c - d - e anche della carriera del personale operaio: //

intera, L. 2.520; //

ridotta del 10 percento, L. 2.268; //

ridotta del 20 percento, L. 2.016.

NOTE

(1) Con riferimento ai gradi ed assegni annui previsti dall’articolo 1 della legge regionale 30/ 10/ 1958, n. 6.

NOTE

(2) Questi ultimi se non compresi nelle località non inferiori

a 500.000 abitanti.

Allegato B alla legge regionale 14 novembre 1961, n. 9:

Tabella delle indennità orarie per trasferte inferiori alle 24 ore. Carriera direttiva.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

Grado regionale (1) 1°: //

diurna: L. 218,750, notturna: L. 291,666.

Gradi regionali 2° e 3°: //

diurna: L. 187,500, notturna: L. 250.

Grado regionale 4°: //

diurna: L. 171,875, notturna: L. 229,166.

Grado regionale 5°: //

diurna: L. 164,062, notturna: L. 218,750.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località comprese fra i 50.000 e i 499.999 abitanti e

capoluoghi di provincia. (2).

Grado regionale (1) 1°: //

diurna: L. 207,812, notturna: L. 277,083.

Gradi regionali 2° e 3°: //

diurna: L. 178,125, notturna: L. 237,500.

Grado regionale 4°: //

diurna: L. 163,281, notturna: L. 217,708.

Grado regionale 5°: //

diurna: L. 155,859, notturna: L. 207,812.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. Grado regionale (1) 1°: //

diurna: L. 196,875, notturna: L. 262,500.

Gradi regionali 2° e 3°: //

diurna: L. 168,750, notturna: L. 225.

Grado regionale 4°: //

diurna: L. 154,687, notturna: L. 206,250.

Grado regionale 5°: //

diurna: L. 147,656, notturna: L. 196,875.

Carriera di concetto.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

Grado regionale (1) 5°: //

diurna: L. 164, 062, notturna: L. 218,750.

Grado regionale 6°: //

diurna: L. 156,250, notturna: L. 208,333.

Grado regionale 7°: //

diurna: L. 140,625, notturna: L. 187,500.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località comprese tra i 50.000 e i 499.999 abitanti

e capoluoghi di provincia. (2).

Grado regionale (1) 5°: //

diurna: L. 155,859, notturna: L. 207,812.

Grado regionale 6°: //

diurna: L. 148,437, notturna: L. 197,916.

Grado regionale 7°: //

diurna: L. 133,593, notturna: L. 178,125.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Grado regionale (1) 5°: //

diurna: L. 147,656, notturna: L. 196,875.

Grado regionale 6°: //

diurna: L. 140,625, notturna: L. 187,500.

Grado regionale 7°: //

diurna: L. 126,562, notturna: L. 168,750.

Carriera esecutiva.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) in trasferte per località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

Grado regionale (1) 7°: //

diurna: L. 140,625, notturna: L. 187,500.

Gradi regionali 8° e 9°: //

diurna: L. 125, notturna: L. 166,666.

Gradi regionali 10° e 11°: //

diurna: L. 109,375, notturna: L. 145,833.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località comprese tra i 50.000 e i 499.999 abitanti

e capoluoghi di provincia. (2).

Grado regionale (1) 7°: //

diurna: L. 133,593, notturna: L. 178,125.

Gradi regionali 8° e 9°: //

diurna: L. 118,750, notturna: L. 158,333.

Gradi regionali 10° e 11°: //

diurna: L. 103,906, notturna: L. 138,541.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Grado regionale (1) 7°: //

diurna: L. 126,562, notturna: L. 168,750.

Gradi regionali 8° e 9°: //

diurna: L. 112,500, notturna: L. 150.

Gradi regionali 10° e 11°: //

diurna: L. 98,437, notturna: L. 131,250.

Carriera ausiliaria.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) in trasferte per località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

Grado regionale (1) 12° a - b: //

diurna: L. 93,750, notturna: L. 125.

Grado regionale 12° c - d - e anche del personale operaio: // diurna: L. 87,500, notturna: L. 116,666.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località comprese tra i 50.000 e i 499.999 abitanti

e capoluoghi di provincia. (2).

Grado regionale (1) 12° a - b: //

diurna: L. 89,062, notturna: L. 118,750.

Grado regionale 12° c - d - e anche del personale operaio: // diurna: L. 83,125, notturna: L. 110,833.

Indennità oraria diurna (ore 6- 22) e notturna (ore 22- 6) per trasferte in località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Grado regionale (1) 12° a - b: //

diurna: L. 84,375, notturna: L. 112,500.

Grado regionale 12° c - d - e anche del personale operaio: // diurna: L. 78,750, notturna: L. 105.

NOTE

(1) Con riferimento ai gradi ed assegni annui previsti dall’articolo 1 della legge regionale 30/ 10/ 1958, n. 6.

NOTE

(2) Questi ultimi se non compresi nelle località non inferiore a 500.000 abitanti.