Legge regionale 17 novembre 1960, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 17 11 1960

Bollettino ufficiale 30 11 1960

Assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 1

Alle guide iscritte al Comitato Valdostano che abbiano superato il 55° anno di età e compiuto almeno 25 anni di lodevole servizio è concesso dalla Regione un assegno al merito di annue lire centomila.

L’anzianità di servizio si riferisce ai soli anni di servizio effettivo e va cioè computata con detrazione dei periodi di inattività per cause diverse dal servizio militare o dalle conseguenze di un infortunio professionale avvenuto in servizio e per causa di servizio.

Art. 2

L’assegno al merito viene concesso con provvedimento dell’Assessore al Turismo, su domanda dell’interessato e relativa proposta motivata del Comitato Valdostano Guide. Contro il diniego dell’Assessore è dato ricorso, anche per il merito, alla Giunta regionale che decide irrevocabilmente.

Art. 3

Alle guide e portatori iscritti al Comitato Valdostano gravemente infortunatisi in servizio e per causa di servizio, con conseguenze tali da non poter più esercitare la professione, è concesso un assegno di invalidità di annue Lire centomila.

Nel caso di morte in servizio e per causa di servizio di una guida o portatore è concesso agli orfani fino al raggiungimento della maggiore età, un assegno di complessive Lire centomila annue.

Gli assegni di cui ai precedenti commi vengono concessi nei modi previsti dal precedente articolo 2 e possono cumularsi con eventuali altre indennità, assegni e pensioni spettanti nel caso in cui l’infortunato fosse sotto le armi e l’infortunio sia avvenuto in conseguenza di suo impiego professionale da parte dell’Autorità militare.

Art. 4

Gli assegni di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.

Nessun assegno viene concesso quando gli aventi diritto dispongano di redditi, immobiliari e mobiliari, per un ammontare complessivamente superiore alle lire cinquantamila mensili.

Art. 5

Le spese per la concessione degli assegni di cui ai precedenti articoli 1 e 3, previste in complessive annue Lire tre milioni, saranno imputate all’apposito capitolo di spesa n. 170 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario (" Spese e sussidi per assistenza alle Guide e portatori alpini, ecc. "), nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i futuri esercizi finanziari, e saranno erogate, nei limiti degli appositi stanziamenti annui di bilancio, in base ai provvedimenti di concessione adottati dall’Assessore regionale al Turismo.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.