Legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 -
Legge regionale 24 giugno 2024, n. 9
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024.
(B.U. del 27 giugno 2024, n. 33)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
(Disposizioni in materia di responsabili dei servizi. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)
1. Al comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incarico è conferito per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.".
(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6)
1. A far data dal 1° luglio 2024, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), è abrogata. Dalla medesima data è, inoltre, abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017).
(Disposizioni in materia di termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19)
1. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è abrogato.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32)
1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è sostituito dal seguente: "L'accettazione e la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori o degli idonei ne determinano la cancellazione dalla graduatoria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del r.r. 1/2013.".
2. Dopo il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022, è inserito il seguente: "L'accettazione dell'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo ne determina la cancellazione dalla graduatoria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del r.r. 1/2013.".
3. Il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022 è sostituito dal seguente: "Il vincitore o l'idoneo in più graduatorie esitate da procedure selettive gestite in forma associata, una volta assunto a tempo indeterminato, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del r.r. 1/2013.".
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022, è inserito il seguente:
"6bis. Nelle procedure selettive di Unité di cui ai commi 2 e 6 la riserva di posti disciplinata dall'articolo 41, comma 14, della l.r. 22/2010 e dall'articolo 34 del r.r. 1/2013 trova applicazione come segue:
a) la percentuale dei posti riservati è determinata da ogni Unité sulla base del fabbisogno complessivo del personale proprio e di quello dei Comuni appartenenti alla medesima per ogni profilo professionale;
b) il numero dei posti riservati da mettere a concorso, arrotondato per eccesso, e gli enti di destinazione sono definiti nel bando per ogni Unité;
c) per personale interno si intendono i dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ciascuna Unité e di tutti i Comuni appartenenti alla medesima.".
(Disposizioni in materia di segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2023, n. 22)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla medesima data, vige nuovamente il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta).
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO PUBBLICO
(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili tra Regione e Comuni. Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68)
1. Il titolo della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), è sostituito dal seguente: "Alienazioni di beni immobili tra Regione e Comuni".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 68/1994, è aggiunto il seguente:
"1bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni della Valle d'Aosta possono trasferire in proprietà alla Regione beni immobili di loro proprietà, secondo le modalità previste dai propri ordinamenti e dalla presente legge.".
3. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 68/1994, le parole: "da parte della Regione" sono soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 68/1994, le parole: "del Comune richiedente" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni richiedenti".
5. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 68/1994, le parole: "delle amministrazioni comunali interessate" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni acquirenti".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 68/1994, è aggiunto il seguente:
"4bis. Al trasferimento di proprietà ai sensi della presente legge si provvede mediante verbali di consegna che costituiscono titolo per la trascrizione e per le volture catastali.".
(Disposizioni in materia di regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)
1. All'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Valorizzazione o dismissione dei beni";
b) al comma 1, le parole: "la procedura di alienazione, indicandone le relative modalità; l'elenco conserva validità ed efficacia sino a quando non sia approvato un nuovo elenco", sono sostituite dalle seguenti: "la valorizzazione o la dismissione; l'elenco, allegato al bilancio di previsione, conserva validità ed efficacia sino a quando non sia approvato un nuovo elenco".
2. Dopo l'articolo 41bis della l.r. 12/1997, nel capo VI, è inserito il seguente:
"Art. 41ter
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito o aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione della presente legge.".
(Disposizione in materia di fondi di rotazione regionali. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)
1. L'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), è abrogato.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E COMMERCIO
(Disposizioni in materia di classificazione delle aziende alberghiere. Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
1. Al comma 2bis dell'articolo 3quater della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda".
(Disposizioni in materia di formazione professionale turistica. Modificazione alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20)
1. Il comma 2 dell'articolo 2bis della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, dura in carica cinque anni ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di turismo, o da un suo delegato, da un membro esperto nel campo dell'istruzione designato dal competente assessorato regionale e da tre altri membri, nominati, con deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti aventi esperienza professionale nei settori alberghiero, del commercio e della filiera agroalimentare di qualità o in rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori alberghiero, del commercio e della filiera agroalimentare di qualità, tra i quali il consiglio di amministrazione nomina il presidente della Fondazione.".
(Disposizioni in materia di sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), le parole: "deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento del dirigente della struttura competente".
2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, le parole: "deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento del dirigente della struttura competente".
(Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006,
n. 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), le parole: "dolciumi e generi di pasticceria e gelateria" sono sostituite dalle seguenti: "dolciumi, generi di pasticceria e gelateria, gomme da masticare, salatini, patatine e altri generi similari.".
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo idoneo all'interno dell'esercizio di somministrazione.".
3. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:
"5. Gli orari di apertura e di chiusura, nonché la loro articolazione, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere preventivamente resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.".
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), è sostituito dal seguente:
"1. L'omessa o infedele dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'omesso, ritardato o parziale versamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), comportano, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico inadempienti, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le medesime condotte.".
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/2023 è abrogato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
(Disposizioni in materia di rete ecologica regionale. Inserimento dell'articolo 7bis nella legge regionale 21 maggio 2007, n. 8)
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007,
n. 8 (Legge comunitaria 2007), è inserito il seguente:
"Art. 7bis
(Rete ecologica regionale)
1. La rete ecologica regionale, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), costituisce parte integrante del piano regolatore generale comunale ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura competente.
2. La rete ecologica regionale produce i suoi effetti dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 1, sul sito istituzionale della Regione. La struttura competente verifica con cadenza quinquennale lo stato di conservazione della rete e provvede, se necessario, al suo aggiornamento.
3. Le varianti urbanistiche e gli interventi edilizi di nuova costruzione che interessano gli elementi costitutivi della rete ecologica, quali aree sorgente, corridoi ecologici e varchi, devono essere sottoposti al parere preventivo della struttura competente, al fine di verificare la salvaguardia della connettività della rete.".
(Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Modificazione alla legge regionale 31 ottobre 2023, n. 20)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)), è sostituito dal seguente:
"1. La presente legge reca disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, dal programma di tutela e uso delle acque, nonché dalla normativa eurounitaria in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.".
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
(Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 17 giugno 1992, n. 24), le parole: "preliminare o definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "di fattibilità tecnico- economica".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2010, le parole: "preliminare o definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "di fattibilità tecnico- economica".
(Disposizioni in materia di titoli abilitativi edilizi. Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26)
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "sono prorogati di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di trenta mesi";
b) le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024".
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 26/2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "è inoltre prorogato di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è inoltre prorogato di trenta mesi";
b) le parole: "in vigore al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in vigore al 30 giugno 2024".
(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Modificazioni alle leggi regionali 29 gennaio 2024, n. 2 e 8
aprile 2013, n. 8)
1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici), le parole: "e dagli enti locali e loro forme associative, le società da questi controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essi costituiti" sono sostituite dalle seguenti: ", le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti".
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 2/2024, è aggiunto il seguente:
"9bis. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano, altresì, alle società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti locali, nonché alle associazioni dagli stessi costituite.".
3. Dopo il comma 9bis, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"9ter. I consorzi di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposita convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, della società INVA S.p.A. e della SUA VdA per l'affidamento di lavori e servizi per i quali è applicabile la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma primo, lettere a) e b), della medesima.".
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2024 è sostituita dalla seguente:
"a) da uno o più dirigenti di primo livello per ogni assessorato regionale e della Presidenza della Regione in relazione al numero di dipartimenti interessati, o loro delegati;".
5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2024, è aggiunta la seguente:
"fbis) da un rappresentante dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;".
6. L'articolo 28 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), è abrogato.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
(Disposizioni in materia di personale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Modificazione all'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)
1. Il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:
"5. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario o di direttore amministrativo dell'azienda USL della Valle d'Aosta è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e secondo quanto previsto dagli articoli 13, comma 5, e 23bis, comma 6.".
(Disposizioni in materia di formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie. Modificazioni alla l.r. 11/2017)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), le parole: "e le Regioni limitrofe sedi di università" sono soppresse.
2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 11/2017, le parole: "tra la Regione, l'università interessata e la Regione sede della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "tra la Regione e l'università interessata".
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI
(Disposizioni in materia di beni culturali. Modificazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale è composta dai seguenti soggetti:
a) Soprintendente per i beni e le attività culturali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dirigente della struttura regionale competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
c) dirigente responsabile del laboratorio di analisi scientifiche della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, o suo delegato;
d) un archeologo con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza;
e) un architetto con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nel campo di beni architettonico-monumentali;
f) un esperto con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nel campo di beni paesaggistico-ambientali;
g) un esperto con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in storia dell'arte;
h) un esperto con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in tecniche di catalogazione;
i) un esperto con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in museologia.".
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 56/1983, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "per i beni culturali ed ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali";
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) dal dirigente responsabile del laboratorio di analisi scientifiche della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, o suo delegato.".
3. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 56/1983 è sostituito dal seguente:
"5. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.".
4. Le parole: "Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali" o "Commissione regionale per i beni culturali e ambientali", ovunque ricorrano nella l.r. 56/1983, sono sostituite dalle seguenti: "Commissione regionale per il patrimonio culturale".
(Disposizioni in materia di concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale. Modificazione alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27)
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), è sostituito dal seguente:
"4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi, previo parere di cui al comma 1:
a) nel caso di beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Diocesi di Aosta, con deliberazione della Giunta regionale;
b) in tutti gli altri casi, con provvedimento dirigenziale, entro trenta giorni dalla conclusione dell'esame tecnico di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio e, in caso di insufficienza di fondi, secondo le priorità determinate dall'ordine cronologico di presentazione delle domande e da urgenze comprovate.".
CAPO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI
(Disposizioni in materia di Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"1. Il consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da tredici membri così individuati:
a) otto rappresentanti dei pescatori designati dagli stessi, come indicato dall'articolo 23, nel numero di un rappresentante per ogni Unités des Communes valdôtaines;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna ittica selvatica, o suo delegato;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio idrico, o suo delegato;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione turistica, o suo delegato;
e) il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo delegato;
f) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), o suo delegato.".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 34/1976, le parole: "di euro 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 40.000".
(Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)
1. Al comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), le parole: ", con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea" sono soppresse.
(Disposizioni in materia di politiche giovanili. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2013, n. 12)
1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 (Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)), le parole: "ventinove anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2013, le parole: "ventinove anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 12/2013, le parole: "ventinove anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".
4. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2013, le parole: "previo parere del Consiglio permanente degli enti locali," sono soppresse.
(Disposizioni in materia di celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia. Modificazione alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 14)
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 14 (Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia), dopo le parole: "educazione e cultura" sono aggiunte le seguenti: "e dal Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste".
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.