Legge regionale 24 aprile 2015, n. 9 -

Legge regionale 24 aprile 2015, n. 9

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18).

(B.U. del 12 maggio 2015, n. 19)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), è inserito il seguente:

"Art. 2bis

(Inserimento nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle sue finalità e specificità statutarie.

2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di collaborazione e cooperazione tra la Casa di riposo di cui al comma 1, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le unità responsabili delle valutazioni multidimensionali, le strutture regionali competenti in materia di programmazione e controllo delle politiche sociali e le realtà del terzo settore, allo scopo di determinare le relazioni di rete con il territorio e di stabilire gli interventi prioritari.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 34/2004, le parole: "dei due terzi" sono soppresse.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004, le parole: ", in modo che esso rappresenti gli interessi originali dei soci fondatori secondo le modalità indicate dallo statuto" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri designati, rispettivamente, uno dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, uno dal Comune di Aosta e uno dalla Diocesi di Aosta. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

"4bis. Alla designazione di competenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono scelti dai rispettivi enti di appartenenza tra soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e comprovata esperienza, almeno triennale, in enti, società, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'azienda;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza almeno quinquennale di amministrazione o gestione di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o private.".

4. Il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"10. In considerazione della complessità dell'attività svolta e delle relative responsabilità, al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica definita con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono a carico dell'azienda.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 34/2004, dopo le parole: "gli obiettivi e i programmi dell'azienda" sono inserite le seguenti: ", in linea con la programmazione regionale".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 34/2004, dopo le parole: "dal consiglio di amministrazione" sono inserite le seguenti: ", sulla base dei criteri definiti dallo statuto".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 34/2004, è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Coordinatore sanitario)

1. La Regione e l'Azienda USL disciplinano, con apposita convenzione, senza oneri aggiuntivi a carico della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, il ruolo e le funzioni del coordinatore sanitario dell'azienda, fatte comunque salve le competenze del direttore di cui all'articolo 8.

2. Il coordinatore sanitario è individuato tra i dirigenti medici dipendenti dell'Azienda USL, al fine di assicurare la realizzazione di meccanismi di integrazione e coordinamento tra i vari livelli del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 2bis. Il coordinatore sanitario interviene, altresì, nel governo clinico dell'azienda.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo)

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dota di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel titolo II della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa regionale sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

3. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, sono rese pubbliche mediante pubblicazione annuale all'albo dell'azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 34/2004, dopo le parole: "di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale" sono inserite le seguenti: ", di irregolare costituzione o di impossibilità di funzionamento".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 34/2004, dopo le parole: "un contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio" sono inserite le seguenti: "relativi alle attività assistenziali e di servizio alla persona".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 34/2004, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e ogni altra disposizione di legge applicabile al personale degli enti del comparto unico regionale".

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 4bis, della l.r. 34/2004, come introdotti dall'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le direttive di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 34/2004, sono emanate entro il 31 dicembre 2015.