Legge regionale 10 maggio 2011, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 10 maggio 2011, n. 9

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

(B.U. del 24 maggio 2011, n. 21)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), dopo le parole: "può essere sostituito" sono inserite le seguenti: ", per il solo espletamento dei compiti connessi alla gestione operativa-tecnica,".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 47 della l.r. 37/2009)

1. (1)

2. (2)

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. Il comma 2bis dell'articolo 47 della l.r. 37/2009, introdotto dall'articolo 2, comma 1, si applica ai corsi di formazione di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009 avviati a far data dal 1° giugno 2010, con diritto per il personale interessato alla conseguente rideterminazione del trattamento economico.

Art. 4

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 17.000 per l'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima unità previsionale di base.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Inserisce il comma 2bis all'articolo 47 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

(2) Sostiuisce il comma 3 dell'articolo 47 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.