Legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.

(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2008

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento euro 415.271.282,38

in diminuzione euro 54.123.788,48

differenza euro 361.147.493,90.

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.308.147.493,90.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento euro 110.602.119,61

in diminuzione euro 139.177.881,97

differenza euro -28.575.762,36.

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 928.424.237,64.

Art. 3

(Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2008 è determinato in euro 31.784.940,85 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2007.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESA. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4

(Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2008, della somma di euro 18.611.982,84 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Per l'anno 2008, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 4.071.796,11 è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. (Finanza locale) - obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20750.

3. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici: 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).

4. La somma di euro 18.611.982,84 è così ripartita:

a) euro 4.071.796,11 al fondo di cui al comma 2;

b) euro 5.038.845 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);

c) euro 9.501.341,73 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 5 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

5. All'allegato A, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 32/2007, sono apportate le seguenti modifiche in aumento:

capitolo 33670

euro

549.371

(l.r. 24 dicembre 1996, n. 48)

capitolo 37860

euro

3.500.000,00

(l.r. 18 gennaio 2001, n. 5)

capitolo 51360

euro

1.100.000,00

(l.r. 3 gennaio 1990, n. 5)

capitolo 58400

euro

280.000,00

(l.r. 15 dicembre 1982, n. 93)

capitolo 58420

euro

50.000,00

(l.r. 19 maggio 2006, n. 11)

capitolo 67116

euro

841.970,73

(l.r. 4 agosto 2006, n. 18)

capitolo 67369

euro

140.000,00

(l.r. 4 novembre 2005, n. 25)

capitolo 68005

euro

2.100.000,00

(l.r. 20 novembre 1995, n. 48, art. 6ter)

capitolo 65010

euro

360.000,00

(art. 7 della presente legge) (*)

capitolo 37861

euro

500.000,00

(art. 8 della presente legge) (*)

capitolo 67367

euro

80.000,00

(art. 9 della presente legge) (*)

Art. 5

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento(FoSPI))

1. La spesa per il programma FoSPI 2007/2009 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, autorizzata complessivamente in euro 32.736.675,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.) con l.r. 30/2006 è così suddivisa per gli anni 2008 e 2009:

a) anno 2008: euro 11.626.182

b) anno 2009: euro 8.588.038

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2008/2010 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa complessiva di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 capitolo 21245 parz.), già autorizzata con l'articolo 8, comma 2, della l.r. 32/2007, è così suddivisa:

a) anno 2008: euro 22.901.957;

b) anno 2009: euro 5.284.872;

c) anno 2010: euro 4.773.425.

3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011, già determinata dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 32/2007, è rideterminata in euro 34.824.771 ed è indicativamente suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed euro 12.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2009/2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21245 parz.).

Art. 6

(Deroga all'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1).(01)

Art. 7

(Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio1998, n. 36)

1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), per l'anno 2008 è autorizzato, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo di euro 300.000 dal capitolo 50900 (Fondo regionale per le politiche abitative) da destinare alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione).

Art. 8

(Piani di edilizia scolastica. Modificazione dell'articolo 11 della l.r. 32/2007) (1)

Art. 9

(Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali) (1a)

Art. 10

(Finanziamento ai Comuni degli studi conoscitivi della pericolosità idrogeologica del territorio comunale)

1. Al fine di consentire la revisione delle cartografie degli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), necessaria a seguito della realizzazione di interventi di protezione o di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio comunale, la Regione, per l'anno 2008, concede finanziamenti straordinari ai Comuni interessati.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37861).

Art. 11

(Finanziamento agli enti locali per siti attrezzati, stazioni radioelettriche e strutture di radiotelecomunicazioni)

1. Per la gestione e la manutenzione ordinaria dei siti attrezzati, delle stazioni radioelettriche ivi presenti e delle strutture di radiotelecomunicazioni di proprietà degli enti locali è autorizzato, per l'anno 2008, un finanziamento straordinario.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 67367).

Art. 12

(Diritto proporzionale sulle acque minerali e di sorgente. Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5) (1b)

Art. 13

(Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)

1. In relazione alle ricadute sulla rete viaria della città di Aosta, derivanti dalla realizzazione sul territorio comunale delle opere di rilevante interesse regionale di cui al capo II della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995 , n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), e ricomprese nel primo piano di interventi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1718/XII dell'11 gennaio 2006, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995.

2. La destinazione del finanziamento è vincolata alla progettazione e realizzazione di opere ed infrastrutture viarie finalizzate al miglioramento dei collegamenti est-ovest e nord-sud della città; le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33744).

Art. 14

(Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6)

1. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), è abrogato.

Art. 15

(Modificazione dell'articolo 8 della l.r. 6/2007) (2)

Art. 16

(Modificazione della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35. Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri)

1. (3)

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è determinata in euro 13.000.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.11 - capitolo 68175).

Art. 17

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell'articolo 15 della l.r. 32/2007)

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIA 2000/06 (volet A transfrontaliero Italia-Svizzera), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono determinati in euro 10.722,99 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029).

2. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale durante il periodo 2007/2013, determinati, con riferimento al periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 dall'articolo 15, comma 7, della l.r. 32/2007, sono rideterminati in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47011), annualmente così suddivisi:

a) anno 2008: euro 1.500.000;

b) anno 2009: euro 1.500.000;

c) anno 2010: euro 1.500.000.

Art. 18

(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione dell'articolo 16 della l.r. 32/2007)

1. La dotazione organica della struttura regionale della Valle d'Aosta prevista in 2888 unità di personale dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 32/2007 è aumentata a 2897 unità per i nuovi adempimenti attuativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II. La copertura dei nuovi posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della l.r. 32/2007.

2. I limiti di spesa di cui all'articolo 16, comma 3, della l.r. 32/2007, definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati per l'anno 2008 in euro 138.032.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 133.224.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.

3. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2008/2009, determinata dall'articolo 16, comma 5, della l.r. 32/2007, per l'anno 2008, in euro 3.300.000, è rideterminata in euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.).

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee-guida per procedere alla progressiva stabilizzazione del personale precario assunto dall'Amministrazione regionale per fronteggiare esigenze stabili dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

5. Il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, dipendente da amministrazioni o enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando può essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza.

6. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le categorie/posizioni, al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato in posizione di corrispondenza rispetto al profilo professionale di appartenenza, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigenti.

7. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di mobilità dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua francese in conformità alla normativa regionale vigente.

9. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, all'inquadramento nei ruoli regionali del personale interessato, individuato secondo le modalità stabilite dalle relative norme di trasferimento, si provvede con legge regionale, la quale prevede la corrispondenza della categoria/posizione di appartenenza rispetto alla categoria/posizione di inquadramento, fatto salvo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nell'amministrazione statale di provenienza e la salvaguardia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.

10. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), i requisiti per l'accesso al profilo professionale di armiere sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla normativa statale vigente in materia di armi ed esplosivi e ai requisiti stabiliti per l'espletamento di analoghe mansioni nei Corpi di polizia dello Stato.

Art. 19

(Disposizioni in materia di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Modificazioni all'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002)(4)

Art. 20

(Trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio)

1. Per l'anno 2008, è autorizzato il trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), di euro 5.710.100, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal calcolo attuariale dei diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20011).

Art. 21

(Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 100.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.2. - capitolo 35620 parz.).

Art. 22

(Acquisizione immobili sede INVA S.p.A. ed ex sede Finaosta S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, previa valutazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), dalla società INVA S.p.A. e dalla società Finaosta S.p.A, immobili da destinare a finalità istituzionali.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono individuati, per la Società INVA S.p.A, nell'immobile in cui è attualmente stabilita la sede della Società stessa, in Regione Borgnalle 12, nel Comune di Aosta e per la Società Finaosta S.p.A., nell'immobile sito in Loc. Grand Chemin 34, nel Comune di Saint-Christophe, nel quale era precedentemente stabilita la sede della medesima Società.

3. L'onere per gli acquisti del presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 7.500.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. - capitolo 35060 parz.).

Art. 23

(Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Modificazioni della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16)

1. (5)

2. (6)

3. (7)

4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 16/1996 è rideterminata in euro 21.110.000 per l'anno 2008, 20.913.000 per l'anno 2009 e 20.880.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 1.3.1. capitoli 20481 e 20490, obiettivo programmatico 2.1.5 - capitoli 21870 e 21880).

Art. 24

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 20 della l.r. 32/2007) (8)

Art. 25

(Proroga dei contratti del personale precario utilizzato presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della l.r. 32/2007, l'Azienda USL, al fine di non pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi sanitari, può continuare ad avvalersi del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato per esigenze stabili con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti libero-professionali, nelle more dell'espletamento di pubblici concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato relativi alla stessa categoria e profilo professionale di utilizzo del personale medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

2. I bandi di pubblico concorso per le assunzioni a tempo indeterminato indetti dall'Azienda USL successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge da espletarsi nel triennio 2008/2010 possono prevedere una riserva non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, fatti salvi i requisiti stabiliti per l'accesso dall'esterno per ciascuna categoria e profilo professionale. L'esperienza professionale è valutata, in termini di punteggio, nell'ambito della procedura concorsuale proporzionalmente alla quantità oraria delle prestazioni lavorative rese in virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con l'Azienda USL purché riferite alla stessa categoria e profilo professionale dei posti messi a concorso. La mancata partecipazione o il mancato superamento dei predetti concorsi determina l'immediata decadenza del contratto in essere con l'Azienda USL.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il direttore generale dell'Azienda USL effettua, con propria deliberazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, la rilevazione del personale di cui al comma 1 utilizzato per esigenze stabili, in relazione ai posti vacanti nella dotazione organica, alle risorse finanziarie disponibili e alla programmazione aziendale dei pubblici concorsi nel triennio 2008/2010.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non può avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi rispetto a quelli che trovano copertura nel finanziamento annuale all'Azienda USL, come rideterminato ai sensi dell'articolo 24.

Art. 26

(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali. Modificazione dell'articolo 21 della l.r. 32/2007) (9)

Art. 27

(Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto di parte di un immobile da destinare alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria)

1. Al fine di realizzare una nuova sede del consultorio, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, la Regione, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, è autorizzata ad effettuare un trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto del primo piano della struttura denominata Villa Ami.

2. Lo stabile denominato Villa Ami, compresi i locali acquistati con il finanziamento regionale di cui al comma 1 e i parcheggi di pertinenza, sono ceduti in uso gratuito, previa realizzazione dei lavori di ristrutturazione da parte del Comune, all'Azienda USL con le modalità e nei tempi stabiliti in apposito accordo di programma. (9a)

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa massima di euro 370.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33685).

Art. 28

(Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione dell'articolo 24 della l.r. 32/2007) (10)

Art. 29

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA))

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l.r. 32/2007, è rideterminato in euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).

2. (11)

Art. 30

(Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31) (12)

Art. 31

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazione di limite di impegno)

1. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2008, in euro 100.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - capitolo 48830 parz.).

Art. 32

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013. Misure cofinanziate)

1. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e gestione del programma di sviluppo rurale 2007/2013, autorizzata per l'anno 2008 in 200.000 euro dall'articolo 35, comma 3, lettera a), della l.r. 32/2007, è rideterminata per l'anno 2008 in euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43055).

Art. 33

(Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. La Regione assicura, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), il finanziamento degli aiuti previsti dalla misura indennità compensativa relativa all'anno 2007 di cui al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 47016).

Art. 34

(Spese di gestione dei consorzi di miglioramento fondiario per l'anno 2007)

1. Ai procedimenti diretti alla concessione di aiuti per le spese relative all'attività di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario inerenti all'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1480 in data 16 maggio 2005.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.300.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.08 - capitolo 44050).

Art. 35

(Sospensione della disciplina regionale in materia di generi contingentati. Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16) (12a)

Art. 36

(Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta. Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta), autorizzata per l'anno 2008 in euro 1.060.000, dall'articolo 36, comma 4, della l.r. 32/2007 è rideterminata, per l'anno 2008, in euro 2.520.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67372 e obiettivo programmatico 2.1.6.01. - capitolo 67374).

Art. 37

(Museo dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10)

1. (13)

2. (14)

3. (15)

4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 10/2007 è determinata per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 2.620.000 di cui euro 940.000 per l'anno 2008 e 840.000 annui per il 2009 e il 2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.10. - capitoli 47545 e 47550).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38

(Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) (15a)

Art. 39

(Interventi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta)

1. In attuazione dell'Intesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, con il Ministero della Difesa e le altre amministrazioni interessate, accordi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta negli immobili della caserma Testafochi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche nelle more della definitiva acquisizione dei predetti immobili, è autorizzata:

a) ad effettuare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein, nonché a mettere a disposizione dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del demanio, quattro alloggi di superficie unitaria non inferiore a 100 metri quadrati;

b) a provvedere all'espletamento delle indagini preliminari e alla redazione del piano urbanistico di dettaglio, relativi agli interventi di realizzazione del Polo universitario di Aosta nella caserma Testafochi, tenuto conto delle specifiche problematiche inerenti alla viabilità cittadina.

3. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere realizzati dalla Regione nell'ambito dei lavori di adeguamento delle caserme o ceduti a titolo gratuito allo Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio, individuandoli tra i beni appartenenti al patrimonio immobiliare regionale o acquistati in favore dello Stato per il tramite dell'Agenzia del demanio.

4. Per gli interventi di cui al comma 2, è approvata la spesa complessiva di euro 27.900.000, in sei anni, di cui euro 2.900.000 nell'anno 2008 ed euro 1.000.000 nell'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.3., capitolo 35070 e obiettivo programmatico 2.2.1.05. - capitolo 51845 parz.).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40

(Interventi in materia di diritto allo studio ordinario. Borse di studio)

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), all'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie nell'anno scolastico 2005/2006 per l'istruzione già presentate ed utilmente collocate in graduatoria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 140.500 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55541).

Art. 41

(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 9.950.000 di cui 3.650.000 per l'anno 2008 e annui 3.150.000 per gli anni 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitoli 68356 e 68357).

Art. 42

(Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)

1. La Regione, in deroga alla l.r. 48/1995, assume, per l'anno 2008, a carico del proprio bilancio gli oneri afferenti alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Bard situati nel relativo borgo e già oggetto di recupero nell'ambito degli interventi per la valorizzazione e il recupero del Forte e del borgo di Bard ai sensi della l.r. 10/1996. Alla realizzazione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria, la Regione provvede, mediante l'erogazione di un finanziamento straordinario, per il tramite dell'Associazione Forte di Bard.

2. L'onere di cui al presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 100.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33660).

Art. 43

(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. (16)

2. (17)

3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attività di affittacamere. (17a)

4. L'autorizzazione di spesa per le finalità della l.r. 19/2001 è rideterminata per l'anno 2008 in complessivi euro 11.120.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.13. - capitoli 38370, 47850, 64960, 65230).

Art. 44

(Progetti di interesse turistico oggetto di cofinanziamento statale)

1. Per l'attuazione di progetti di interesse turistico cofinanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.C.M. del 16 febbraio 2007, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 170.000, relativa alla quota di co-finanziamento a carico della Regione (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 25065).

Art. 45

(Contributo ordinario all'Aero Club Valle d'Aosta per l'anno 2008)

1. Il contributo ordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale), può essere concesso, per l'anno 2008, anche per lo svolgimento dell'attività istituzionale svolta dall'Aero Club al di fuori della Valle d'Aosta, in conseguenza della delocalizzazione delle sedi operative del medesimo ente durante il periodo di chiusura dell'aeroporto regionale Corrado Gex.

2. A tal fine, in considerazione dei maggiori oneri e delle minori entrate relativi alla gestione dell'attività istituzionale dell'Aero Club Valle d'Aosta, l'ammontare massimo del contributo ordinario concedibile ai sensi della l.r. 14/1991 a favore dello stesso, è incrementato per l'anno 2008 di euro 90.000 (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66570).

Art. 46

(Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico.

Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. (18)

2. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è abrogata.

3. (19)

4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 40.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.14 - capitolo 67775).

Art. 47

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 32/2007, sono modificate, per l'anno 2008, nella misura indicata nell'allegato C.

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 E PER IL TRIENNIO 2008/2010. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 48

(Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 è così modificata:

capitolo 35690

"Spese per la predisposizione di un contrassegno di qualità da assegnare ad attività commerciali e pubblici servizi (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)";

capitolo 38375

"Spese per incarichi per l'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno di qualità e successivi controlli (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)";

capitolo 44050

"Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorterie - Piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione delle domande di contributo per spese relative all'attività di gestione e di funzionamento relative all'anno 2007)";

capitolo 47710

"Spese per l'organizzazione di attività formative per l'ottenimento del contrassegno di qualità (contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.)";

capitolo 64940

"Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r. 16/2007)";

capitolo 64945

"Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r. 16/2007)";

capitolo 64948

"Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 43/1999 abrogata dalla l.r .16/2007)".

Art. 49

(Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 580.853,79 e dello stato di previsione della spesa per euro 52.027.919,72 del bilancio per l'anno finanziario 2008, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Art. 50

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2008:

capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"

competenza euro 411.508.197,11

capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"

cassa euro 21.784.940,85

capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"

cassa euro 75.000.000

b) in diminuzione:

capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"

competenza anno 2008 euro 50.000.000

capitolo 300 "Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint Vincent":

competenza e cassa anno 2008 euro 14.541.000

competenza anno 2009 euro 14.541.000

competenza anno 2010 euro 14.541.000

Art. 51

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2008, per complessivi euro 345.455.214,91 per la competenza e euro 139.516.006,78 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F;

b) in diminuzione:

capitolo 35020 "Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)"

anno 2008 competenza euro 2.400.000

cassa euro 1.400.000

anno 2009 competenza euro 2.400.000

anno 2010 competenza euro 2.400.000

capitolo 64965 "Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese correnti"

anno 2008 competenza euro 8.500.000

cassa euro 3.400.000

anno 2009 competenza euro 8.500.000

anno 2010 competenza euro 8.500.000

capitolo 64970 "Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese di investimento"

anno 2008 competenza euro 3.641.000

cassa euro 1.025.000

anno 2009 competenza euro 3.641.000

anno 2010 competenza euro 3.641.000.

Art. 52

(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 16.052.982,20 quali risultano analiticamente nella colonna (A) dell'allegato G.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2008 ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 32/2007, ammontano a complessivi euro 13.356.424,62 quali risultano analiticamente nella colonna (B) dell'allegato G.

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2008, ammontano ad euro 2.696.557,58 quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010, limitatamente all'anno finanziario 2008, sono apportate le variazioni in aumento per euro 2.696.557,58, quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.

Art. 53

(Modificazioni della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33)

1. L'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l'importo massimo di euro 180.000.000 per l'anno 2008, prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziaria 2008 e per il triennio 2008/2010), è ridotta all'importo massimo di euro 130.000.000 (capitolo 11150).

2. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), sul capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), l'allegato n. 1 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010 è integrato nel modo seguente:

"B.1.4. Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica - anno 2008 euro 3.000.000".

3. (20)

Art. 54

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 361.508.197,11 per l'anno 2008, derivante dalle autorizzazioni disposte dal presente titolo, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 50.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE REGIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1998, N. 7.

Art. 55

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche), disciplina la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 56

(Misura delle tasse)

1. La tassa automobilistica si applica secondo il tariffario unico nazionale vigente, adeguatamente pubblicizzato a cura della Regione, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente titolo.

2. La tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare. Non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione.

3. Entro il 10 novembre di ogni anno la Regione può rideterminare, con propria legge, gli importi delle tasse automobilistiche, a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi importi vigenti ai sensi del comma 1. Qualora la Regione non provveda entro il termine predetto, si intende prorogata la tariffa vigente.

Art. 57

(Archivio regionale tasse automobilistiche)

1. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche, di seguito denominato archivio, è costituito dall'elenco dei veicoli e delle targhe-prova intestati a persone fisiche o giuridiche residenti in Valle d'Aosta ed è di proprietà della Regione.

2. Nell'archivio sono riportati, per ciascun veicolo, i dati inerenti:

a) alla proprietà, con l'indicazione del codice fiscale, della partita IVA e della residenza;

b) ai dati tecnici, con l'indicazione del numero della targa o il numero del telaio;

c) alla scadenza per il pagamento della tassa;

d) alle eventuali sospensioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta;

e) ai versamenti eseguiti.

3. L'archivio è aggiornato con i dati acquisiti, preferibilmente in via telematica, dal Pubblico registro automobilistico (PRA), dall'Ufficio Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dall'Amministrazione finanziaria, dagli organi competenti in materia di esenzioni, riduzioni e sospensioni. I dati dell'archivio possono inoltre essere desunti da quelli contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed integrati con le informazioni che emergono da altre banche dati di proprietà della Regione nonché, in sede di controllo di merito, anche dai soggetti abilitati alla riscossione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 e per assicurare la compatibilità dell'archivio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con le autorità statali competenti e con gli altri soggetti interessati appositi protocolli d'intesa per stabilire le procedure per la definizione e il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra i relativi archivi.

Art. 58

(Modalità di pagamento)

1. Per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle tasse, la Giunta regionale può disporre le seguenti modalità di versamento:

a) collegamento telematico tramite gli uffici postali o a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefincato per il versamento eseguito in autotassazione;

b) tramite gli intermediari della riscossione autorizzati previsti dalla normativa statale e regionale vigente;

c) presso soggetti affidatari dell'attività di controllo e riscossione;

d) collegamento telematico tramite gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate;

e) con sistemi di pagamento telefonico o telematico.

2. Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.a. apposita convenzione per stabilire le modalità di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le forme di garanzia per il corretto svolgimento dei servizi e il collegamento in via telematica con l'archivio per la prestazione di ulteriori servizi.

3. Per la riscossione a mezzo di intermediari della riscossione di cui al comma 1, lettere b) e c), la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni, la periodicità e le modalità di riversamento a favore della Regione delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalità di collegamento in via telematica con l'archivio.

4. Il versamento diretto presso gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate è subordinato all'attivazione del collegamento in via telematica con l'archivio.

5. All'atto del versamento, i soggetti abilitati alla riscossione acquisiscono i dati identificativi del proprietario e del veicolo, l'importo versato, con la relativa data di versamento, e la data di scadenza della tassa. Le medesime informazioni devono essere contenute nell'attestazione di pagamento rilasciata al versante.

5bis. Alla riscossione delle tasse automobilistiche non si applica l'arrotondamento previsto dall'articolo 42, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione). (20a)

5ter Per i veicoli tassati in base alla portata, aventi massa complessiva fino a sei tonnellate, per i periodi d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 31 dicembre 2021, la tassa automobilistica è versata in un'unica soluzione, per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, dal 1° giugno e dal 1° ottobre. (20a1)

5quater Per i veicoli di cui al comma 5ter, il primo pagamento a seguito di immatricolazione o successivo al termine di un regime di esenzione è corrisposto per un periodo superiore a otto mesi e fino alla scadenza di maggio, settembre o gennaio immediatamente successiva agli otto mesi predetti. (20a2)

Art. 59

(Gestione)

1. Per le attività di gestione delle tasse automobilistiche è responsabile la struttura regionale competente in materia di entrate, di seguito denominata struttura competente, che vi provvede mediante la costituzione di una nuova unità organizzativa.

2. La Giunta regionale può affidare, in tutto o in parte, a soggetti terzi, le attività inerenti alla gestione delle tasse automobilistiche, inclusa la costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio, con procedure ad evidenza pubblica e modalità da definire in apposita convenzione che preveda la prestazione di idonee garanzie.

3. Ai fini dell'affidamento a terzi delle attività di cui al presente articolo, si devono valutare i seguenti elementi:

a) possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria);

b) capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;

c) struttura organizzativa in grado di consentire il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

d) possesso di adeguati strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione delle tasse, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con l'archivio, e con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

Art. 60

(Accertamento)

1. L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e nel rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio.

2. La struttura competente, anche tramite i soggetti affidatari della gestione, accerta il regolare pagamento delle tasse.

3. L'accertamento è svolto anche sulla base delle segnalazioni pervenute dagli organi istituzionalmente preposti al controllo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 61

(Recupero)

1. Per recupero si intende la procedura amministrativa finalizzata alla riscossione della tassa non assolta, a seguito delle verifiche eseguite dalla struttura competente, direttamente o tramite terzi incaricati.

2. Ai fini del recupero, la struttura competente invia al contribuente, nei termini di legge, l'avviso di accertamento. Tale avviso può essere preceduto da comunicazioni a carattere informale inviate al contribuente, al fine di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.

2bis. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). (20b)

3. Il soggetto terzo incaricato può essere collegato in via telematica con l'archivio.

Art. 62

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle norme relative al pagamento delle tasse si osservano le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Non si procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare ad errori di aggiornamento degli archivi informatici.

Art. 62bis

(Esenzione per il Terzo settore) (20c)

Art. 62ter

(Esenzione per veicoli a basso impatto ambientale) (20d)

1. I veicoli nuovi, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2022, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente. (20e)

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'intestatario del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione decade a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo. (20f)

Art. 62quater

(Esenzione per la massa rimorchiabile) (20g)

1. Per i periodi d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2019, i veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22bis, 22ter e 22quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000). Le somme già versate fino al 31 dicembre 2018 non sono rimborsabili.

Art. 62quinquies

(Esenzioni permanenti) (20h)

1. La gestione delle esenzioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), è assicurata dalla struttura competente a far data dal 1° gennaio 2018. La gestione dell'esenzione per i soggetti disabili di cui all'articolo 17, comma primo, lettera fbis), è assicurata dalla struttura regionale competente in materia di invalidità civile.

1bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica:

a) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria;

b) i veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo della polizia locale, nonché i veicoli di proprietà della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, o da essa utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo degli ispettori metrici nell'esercizio delle loro funzioni;

c) i veicoli non circolanti di proprietà degli istituti scolastici ed educativi, utilizzati a fini didattici. (20i)

1ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica:

a) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

b) i veicoli di ogni specie esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi. (20j)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 62sexies

(Esenzione per il Terzo settore) (21)

1. Ai sensi dell'articolo 82, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA. (21a)

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

Art. 62septies

(Agevolazione per veicoli storici) (21b)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'agevolazione di cui all'articolo 63, comma 1bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) e nel Registro ACI Storico.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 gli intestatari dei veicoli iscritti nei registri di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.

Art. 63

(Rimborso tassa automobilistica)

1. E' ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:

a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo;

b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;

c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso.

1bis. (22)

2. Le modalità del rimborso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

2bis. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, il contribuente che ha effettuato l'annotazione al PRA della cessazione della circolazione per rottamazione, nel periodo in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere il rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del veicolo, purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso. In caso di pagamento tardivo, in data posteriore alla rottamazione, è dovuto solo il rateo che decorre dall'inizio dell'ultimo periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuta la rottamazione purché il periodo non goduto sia pari ad almeno un quadrimestre; in caso contrario, il pagamento è dovuto per l'intero periodo d'imposta. (23)

Art. 63bis

(Interruzione dell'obbligo di pagamento per i soggetti autorizzati al commercio di veicoli) (24)

1. Dal 1° gennaio 2018 gli elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono trasmessi, in modalità telematica, dai soggetti autorizzati alla rivendita nel mese successivo a quello di scadenza della tassa auto versata.

2. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica la cessione di mezzi di trasporto effettuata, nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, entro l'ultimo mese di validità della tassa corrisposta; al fine dell'interruzione, i soggetti autorizzati, o abilitati al commercio per la loro rivendita, sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati.

3. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati, o abilitati, al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 285/1992, da uso di terzi a uso proprio.

Art. 64

(Ricorsi)

1. In materia di ricorsi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 65

(Modificazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7) (25)

Art. 66

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 750.000 per l'anno 2008 e in annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) e 3.2 (Altri oneri non ripartibili).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

1) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 550.000, a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

2) nell'obiettivo programmatico 1.2.1. al capitolo 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per euro 200.000;

b) per gli anni 2009 e 2010 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di annui euro 1.500.000, sul capitolo 1370 (quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lett. H) della legge 26 novembre 1981, n. 690) della parte entrata del bilancio pluriennale 2008/2010 derivante dalla maggiore compartecipazione alle tasse automobilistiche ed alle relative sanzioni in applicazione dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 13/2008.

4. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 67

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le attività di riscossione relative alle tasse automobilistiche, dovute sino al 31 dicembre 2008 ovvero con termine per il pagamento al 31 gennaio 2009, restano di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale.

2. In sede di prima applicazione, e comunque dal 1° gennaio 2009 sino al 31 dicembre 2010, le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, commi 1 e 3, e 4, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), possono essere affidate, a mezzo convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, all'Amministrazione finanziaria dello Stato, con rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati.

2bis. Dal 1° gennaio 2022 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le disposizioni di cui all'articolo 62sexies si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). (26)

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente titolo, si applica la normativa statale vigente in materia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATI (Omissis)

(*) Si tratta in realtà, rispettivamente, degli articoli 9, 10 e 11.

(01) Articolo abrogato dall'art.5 della L.R. 26 maggio 2009, n.10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Deroga all'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1)

1. Limitatamente all'anno 2008, sono finanziabili gli acquisti di immobili da adibire a prima abitazione stipulati anche in deroga a quanto previsto all'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), a condizione che il triennio ivi indicato sia venuto a scadere nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2007 al 21 ottobre 2007 e la domanda di mutuo sia presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

(1) L'articolo 8 sostituisce il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

(1a) Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 23 maggio 2011, n.12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali)

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), è autorizzato, per l'anno 2008, un trasferimento finanziario per sostenere l'onere del relativo personale addetto alle attività di istruttoria.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i Comuni della Regione, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.

4. L'erogazione del trasferimento di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

5. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 360.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 65010).".

(1b) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 6, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

"(Diritto proporzionale sulle acque minerali e di sorgente. Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5)

1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), trova applicazione alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 5/2008 a far data dal loro rinnovo e a quelle perpetue a far data dal 31 marzo 2010.".

(2) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 17 aprile 2007, n. 6.

(3) Inserisce il comma 2bis all'art. 1 della L.R. 31 ottobre 1997, n. 35.

(4) Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 maggio 2009, n.10. Modificava l'articolo 9 del regolam. reg.1/2002.

(5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16.

(6) Inserisce il comma 1bis all'art. 1 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16.

(7) Inserisce l'art. 1bis alla L.R. 12 luglio 1996, n. 16.

(8) Sostituisce il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

(9) Sostituisce il comma 5 dell'art. 21 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

(9a) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R 12 dicembre 2011, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 27 recitava:

"2. Lo stabile di proprietà del Comune di Brusson, compresi i locali acquistati con il finanziamento regionale di cui al presente articolo, è ceduto in uso gratuito all'Azienda USL, cui spetta effettuare gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, con le modalità e nei tempi stabiliti in un apposito accordo di programma.".

(10) Sostituisce il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

(11) Sostituisce il comma 1 dell'art. 16 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

(12) Aggiunge il comma 4bis all'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31.

(12a) Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 35 recitava:

"(Sospensione della disciplina regionale in materia di generi contingentati. Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, l'efficacia della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sospesa.".

(13) Modifica la lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della L.R. 24 maggio 2007, n. 10.

(14) Inserisce l'art. 2bis alla L.R. 24 maggio 2007, n. 10.

(15) Aggiunge il comma 3bis all'art. 10 della L.R. 24 maggio 2007, n. 10.

(15a) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 15 febbraio 2010, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 38 recitava:

"(Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica)

1. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie valdostane, gravata dall'elevato fabbisogno energetico connesso alla vita in ambiente montano, il presente articolo disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi per l'acquisto di energia elettrica da parte dei titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale ubicate in Valle d'Aosta, per l'anno 2008, a decorrere dal 1° gennaio.

2. Gli interventi regionali consistono nel rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli oneri conseguenti all'applicazione di uno sconto pari al 30 per cento, direttamente praticato in bolletta sul costo relativo alla componente energia, determinato, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Hanno diritto allo sconto in bolletta, nella misura indicata al comma 2, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata, da imprese che:

a) svolgono attività di vendita sul mercato valdostano;

b) hanno stipulato con la Regione apposita convenzione, regolante i rapporti reciproci, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale è altresì individuata, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995, la struttura regionale competente.

4. Al fine di valutare l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale relaziona, entro il 31 ottobre 2008, al Consiglio regionale in merito agli effetti da esse prodotti nel periodo di applicazione.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 3.000.000 e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).

6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 3.000.000 a valere sull'apposito accantonamento previsti al punto B.1.4. dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci.

7. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.".

(16) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(17) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(17a) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 43 recitava:

"3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, determina con propria deliberazione le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attività di affittacamere.".

(18) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(19) Comma abrogato dall'art. 39, comma 2, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29. Inseriva il comma 4bis all'art. 24 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(20) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 33.

(20a) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(20a1) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 35.

(20a2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 35.

(20b) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

(20c) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 2, lettera a), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

L'articolo era già stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, nel modo seguente:

Art. 62bis

(Esenzione per il Terzo settore)

1. Ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino all'operatività del predetto Registro, si applica l'articolo 101, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.".

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13, il testo dell'articolo 62bis recitava:

"(Esenzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, costituite da almeno tre anni, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietarie negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata da copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 460/1997, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall'articolo 10, comma 8, del medesimo d.lgs. 460/1997.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.".

(20d) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

(20e) Comma modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 62ter recitava:

"1. I veicoli nuovi, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.".

(20f) Comma modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 62ter recitava:

"2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'intestatario del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione è revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.".

(20g) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

L'art. 62quater, inserito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, recitava:

Art. 62quater

(Esenzione per la massa rimorchiabile)

1. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22bis, 22ter e 22quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), gli autocarri aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate. Le somme già versate fino al 31 dicembre 2017 non sono rimborsabili."

(20h) Articolo inserito dall'art. 1, comma 4, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

(20i) Articolo inserito dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(20j) Comma inserito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(21) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

L'articolo 62sexies era stato inserito dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 26 novembre 2018, n. 9, nel modo seguente:

Art. 62sexies

(Esenzioni per le ONLUS)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, nelle more dell'adozione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), costituite da almeno tre anni, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati, dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata da copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 460/1997, ovvero da copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall'articolo 10, comma 8, del medesimo d.lgs. 460/1997.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.".

(21a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Il comma 1 dell'articolo 62sexies era già stato modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3, nel modo seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 82, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 62sexies recitava:

"1. Ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA.".

(21b) Articolo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 35.

L'articolo 62septies era stato inserito dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, nel modo seguente:

Art. 62septies

(Agevolazione per veicoli ultraventennali)

1. Sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione, già prevista dall'articolo 63, comma 1bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), pari al 50 per cento, gli autoveicoli e motoveicoli, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 rilasciato dagli enti di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dal Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).".

(22) Comma abrogato dall'art. 38, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 4, comma 2, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8, il testo del comma 1bis dell'articolo 63 recitava:

"1bis. Non è ammesso il rimborso della tassa di proprietà versata in data antecedente l'esibizione alla Regione della documentazione attestante i requisiti per beneficiare dell'esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).".

(23) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Il comma 2bis dell'art. 63, aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, recitava:

"2bis. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, il contribuente che ha effettuato, nei termini previsti dalla legge, l'annotazione al PRA della cessazione della circolazione per rottamazione, nel periodo in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere il rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del veicolo, purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.".

(24) Articolo inserito dall'art. 1, comma 6, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

(25) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51. Aggiungeva il comma 8bis all'art. 13 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

(26) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.