Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89 - Testo storico

Legge regionale n. 89 del 27 12 1989

Bollettino ufficiale 9 1 1990 n. 2

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, recante l’applicazione in Valle d’Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie.

Art. 1

1. La presente legge apporta modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, recante l’applicazione del regolamento CEE 797/ 85, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e recepisce le disposizioni dei regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 2224/ 86, 1760/ 87, 1094/ 88, e 1137/ 88, i quali modificano il regolamento CEE 797/ 85.

Art. 2

1. L’ultimo punto del paragrafo 2 (Requisiti dell’imprenditore) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

" Per poter beneficiare delle provvidenze di cui al titolo I del regolamento CEE 797/ 85, tutti i soci dei consorzi, delle cooperative e delle associazioni di beneficiari devono possedere i requisiti soggettivi prescritti dall’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento CEE 797/ 85 ".

2. L’ultimo punto del paragrafo 3 (Capacità professionali) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è soppresso.

Art. 3

1. L’ultimo punto del capo 2 (Aiuti speciali ai giovani agricoltori: premio di insediamento) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

" Per poter beneficiare degli investimenti previsti dal presente articolo i giovani agricoltori devono acquisire, al più tardi entro due anni successivi al loro primo insediamento nell’azienda, una sufficiente qualificazione professionale, mediante la frequenza ad un corso di formazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento CEE 797/ 85.

La capacità professionale è presunta per le persone che siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o dell’Institut Agricole Régional, nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali.

L’azienda di cui il giovane diviene titolare deve richiedere un volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU Nel caso di contitolarità, l’azienda deve richiedere un volume di lavoro pari ad una ULU per ogni contitolare.

Il giovane agricoltore deve inoltre presentare tutti i requisiti per poter ottenere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ".

Art. 4

1. La lettera f) del paragrafo 2 (Condizioni) del capo 5 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di sostituzione) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 è così sostituita:

" f) verranno riconosciute le associazioni di agricoltori formate da un numero di soci sufficiente a mantenere, in rapporto alle dimensioni aziendali, almeno un dipendente, nonché le cooperative o i consorzi costituiti per analoghe finalità ";

Art. 5

1. Il primo punto del capo 6 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di gestione aziendale) della parte B dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

" Alle associazioni di produttori agricoli che si costituiscono per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’art. 12 del regolamento CEE 797/ 85 è concesso su richiesta un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione. L’ammontare del contributo per associazione è fissato al massimo in 36.000 ECU per agente impiegato a tempo pieno. Tale importo è ripartito sui primi 5 anni di attività di ogni agente in 5 rate annuali di pari importo ".

2. Il terzo comma del capo 6 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di gestione aziendale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

" Le associazioni per poter essere riconosciute debbono: - essere costituite con atto pubblico;

- prevedere una durata minima di almeno 10 anni;

- essere formate da un numero di soci non inferiore a 50 unità;

- definire nello statuto le condizioni di gestione che dovranno prevedere:

a) che i tecnici preposti alle analisi dei risultati siano in possesso della qualifica di tecnici agricoli;

b) la tenuta della contabilità e di un bilancio annuale;

c) i criteri e l’ammontare annuo degli oneri di partecipazione alla associazione ".

Art. 6

1. La lettera a) del paragrafo 2 (Importi) del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituita:

" a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l’indennità è calcolata in funzione dell’entità del bestiame. L’importo totale dell’indennità è di 120 ECU x UBA o per Ha di superficie foraggera.

Per il calcolo dell’indennità possono essere prese in considerazione le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione.

Tuttavia il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’indennità, non può superare le 20 unità ".

2. La lettera c) del paragrafo 2 (Importi) del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituita:

" c) se il beneficiario di un’indennità compensativa effettua l’imboschimento di parte o di tutte le superficie a coltivazioni che servono di base per il calcolo dell’indennità, tali superfici sono assunte nel calcolo dell’indennità per una durata massima di 20 anni, a decorrere dalla data dell’imboschimento ".

Art. 7

1. Il paragrafo 3 (Contributi) del capo 10 (Misure forestali nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:

" Il volume globale massimo di investimenti ammissibile è di 40.000 ECU per azienda. Tuttavia, occorre tener conto che, entro tale valore, il limite massimo destinabile agli investimenti relativi al miglioramento delle superficie boscate è di 10.000 ECU e che, sempre entro tale valore, sono imputabili i seguenti importi massimi:

- 1.800 ECU per Ha per le opere di imboschimento;

- 300 ECU per Ha per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento;

- 90 ECU per Ha munito di fascia tagliafuoco e di punti d’acqua;

- 14.400 ECU per chilometro per le strade forestali.

Gli aiuti relativi a tali investimenti, nei limiti di cui sopra, sono stabiliti in base all’articolo 3 della LR 3 dicembre 1982, n. 85 e della LR 20 giugno 1978, n. 41 ".

Art. 8

1. Nel settore della produzione suina la concessione degli aiuti è limitata ad investimenti che consentono di raggiungere 500 posti per azienda per suini da ingrasso, ovvero 77 posti scrofa per domande presentate entro il 31 dicembre 1986, o di raggiungere 400 posti per azienda ovvero 62 poti scrofa, per domande presentate tra il 1° gennaio 1987 e il 31 marzo 1988.

2. Per quanto concerne le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 e anteriormente al 1° gennaio 1991, il numero dei posti per suini che può essere raggiunto e che può formare oggetto dell’aiuto è fissato in 300 posti per azienda per suini da ingrasso, ovvero 46 posti scrofa.

3. Tali aiuti possono essere concessi solo a condizione che il numero totale di posti per suini, dopo la realizzazione dell’investimento, non superi 800 posti per azienda.

4. Inoltre in questo settore la concessione degli aiuti è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l’equivalente del 35 percento degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall’azienda.

5. Nel settore delle uova e del pollame la concessione degli aiuti è esclusa.

Art. 9

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti che non rientrano nell’ambito di un piano di miglioramento materiale, purché siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento CEE 797/ 85 e gli articoli 92- 94 del trattato di Roma.

2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in misura superiore agli importi previsti dal regolamento CEE 797/ 85, articolo 4, paragrafo 2, con le eccezioni previste dall’articolo 8 del regolamento stesso.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.