Legge regionale 2 novembre 1987, n. 89 - Testo storico

Legge regionale n. 89 del 02 11 1987

Concessione di un contributo annuo all'Ente Nazionale Protezione Animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale.

(B.U. 30 novembre 1987, n. 21, 2° S.S. al n. 22 del 25 novembre 1987)

Art. 1

1. La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo di L. 90.000.000 a favore dell'Ente Nazionale Protezione Animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987 graverà sul capitolo 29360 che viene istituito nella Parte Spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di Lire 90.000.000 si provvede:

- per l'anno 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 relativo alle spese per acquisto di terreni da destinare ad aree protette. Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 1.910.000.000;

- per gli anni 1988 e 1989, mediante utilizzo per L. 180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1987/1989.

4. A decorrere dall'anno 1988 si provvederà alla rideterminazione dell'onere previsto dalla presente legge in relazione all'adeguamento ISTAT previsto dalla convenzione stipulata fra la Regione e l'ENPA di Aosta, con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della LR 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 2

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" - Spese di investimento.

L. 90.000.000

In aumento:

Settore 2.2.1. Assetto del territorio e Tutela dell'Ambiente

Programma 2.2.1.08. Parchi, riserve e beni ambientali

Cap. 29360 (di nuova istituzione)

"Concessione di un contributo annuo all'Ente Nazionale Protezione Animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale LR 2 novembre 1987, n. 89" L. 90.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.