Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 89 - Testo storico

Legge regionale n. 89 del 15 12 1982

Bollettino ufficiale 24 12 1982 n. 19

Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, recante finanziamenti di opere pubbliche nell’interesse di enti locali.

Art. 1

Alla fine dell’articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente nuovo comma:

" Gli stanziamenti della presente legge sono altresì destinati a finanziare l’acquisto di mezzi meccanici e relative attrezzature per l’espletamento di servizi di pubblico interesse ".

Art. 2

Dopo l’articolo 4 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 4 bis

(Acquisto di mezzi meccanici ed attrezzature)

I finanziamenti per l’acquisto dei mezzi meccanici e delle relative attrezzature, saranno autorizzati previo accertamento da parte dei competenti uffici tecnici regionali dell’idoneità e della capacità operativa dei mezzi da acquistare.

Detti finanziamenti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali.

Art. 3

Dopo il quarto comma dell’articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è inserito il seguente nuovo comma:

" Per l’acquisto di mezzi meccanici e relative attrezzature la liquidazione del finanziamento regionale è disposta con decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici in una unica soluzione, su richiesta dell’Ente locale interessato, ad avvenuto acquisto, collaudo ed immatricolazione dei mezzi meccanici ".

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.