Legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88

Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Art. 1

(Oggetto).

1. Il Consiglio regionale può istituire, con propria deliberazione, la Gestione straordinaria regionale per l'esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint-Vincent in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza della concessione, limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco stessa.

1 bis. La Gestione straordinaria regionale può altresì svolgere ogni altra attività complementare ed accessoria alla gestione della Casa da gioco (1).

1 ter. La liquidazione della Gestione straordinaria regionale è effettuata secondo le modalità determinate dal Consiglio regionale al momento del verificarsi della causa di scioglimento della Gestione stessa (1).

Art. 2

(Natura giuridica).

1. La Gestione straordinaria regionale ha personalità giuridica di diritto privato ed ha autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Art. 3

(Comitato di gestione). (2)

1. La Gestione straordinaria regionale è amministrata da un Comitato di gestione composto da tre membri.

2. Il Comitato di gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione pertinenti all'esercizio della Casa da gioco e alle attività complementari di cui all'articolo 1, comma 1 bis, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 4

(Nomina del Comitato di gestione). (3)

1. I componenti del Comitato di gestione sono nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. Il compenso dei componenti del Comitato di gestione è stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il compenso non può essere comunque superiore all'ottanta per cento dell'indennità lorda corrisposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale.

3. I componenti del Comitato di gestione possono in qualsiasi momento essere revocati dal Consiglio regionale, collettivamente od individualmente, su proposta della Giunta, con provvedimento motivato.

4. Il Comitato di gestione può delegare, nel rispetto dello statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega, che in ogni caso non può comprendere la redazione del bilancio annuale di esercizio.

Art. 5

(Presidente). (4)

1. Nella sua prima riunione, il Comitato di gestione nomina al suo interno il Presidente e ne definisce l'ulteriore emolumento specificamente connesso alla carica. L'emolumento complessivo corrisposto al Presidente non può in ogni caso essere superiore all'indennità lorda corrisposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l.r. 33/1995, agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale.

2. Al Presidente spettano i poteri di firma e di rappresentanza, anche in giudizio, della Gestione straordinaria regionale

Art. 5 bis

(Requisiti di professionalità dei componenti del Comitato di gestione e del Presidente). (5)

1. I componenti del Comitato di gestione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministratore o dirigente presso società di capitali, ovvero di dirigente presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni con incarichi aventi attinenza con i settori economico o giuridico;

b) attività libero professionali in campo economico o giuridico;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

2. Le cause di esclusione o incompatibilità dei componenti del Comitato di gestione e del Presidente sono quelle individuate dagli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997.

Art. 5 ter

(Collegio dei revisori). (6)

1. E' istituito un Collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta, scegliendoli nel registro dei revisori contabili. Nella sua prima riunione, il Collegio dei revisori nomina il proprio Presidente.

3. Le cause di esclusione o incompatibilità dei componenti del Collegio dei revisori e del Presidente sono quelle individuate dagli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997.

4. Il Collegio dei revisori vigila:

a) sull'osservanza della legge;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza della struttura amministrativa della Gestione straordinaria, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

5. I membri del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Comitato di gestione.

6. Il Comitato di gestione riferisce almeno trimestralmente al Collegio dei revisori sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Gestione straordinaria regionale.

7. I poteri del Collegio dei revisori e dei suoi membri sono quelli stabiliti dall'articolo 151 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

8. Il compenso dei componenti del Collegio dei revisori è determinato dal Presidente del Tribunale di Aosta all'atto della nomina, con riferimento alla tariffa professionale vigente dei dottori commercialisti.

Art. 5 quater

(Revisione contabile). (7)

1. La Gestione straordinaria regionale è soggetta a revisione contabile da parte di una società di revisione individuata dal Comitato di gestione tra quelle iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del d.lgs. 58/1998.

2. La società di revisione svolge la propria attività in conformità alle previsioni degli articoli 155, 156, 159 e 160 del d.lgs. 58/1998, in quanto compatibili.

Art. 6

(Modalità di gestione). (8)

1. La Gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni materiali e immateriali di proprietà regionale, nonché dall'arredamento e dal materiale da gioco che sono stati rilevati dalla Regione all'inizio della Gestione straordinaria stessa e che si sono aggiunti successivamente, e la esercita, anche attraverso l'utilizzo di beni propri, secondo le modalità specificate da apposito disciplinare sottoscritto dal Presidente della Gestione straordinaria regionale e dal Presidente della Giunta regionale, a ciò autorizzato dal Consiglio regionale.

Art. 7

(Personale). (9)

1. La Gestione straordinaria regionale assume il personale dipendente della Casa da gioco, garantendo il mantenimento del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto e comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti.

2. La successiva convenzione per l'affidamento della nuova concessione della Casa da gioco deve contenere una disposizione che garantisca l'assunzione di tutto il personale dipendente da parte del nuovo concessionario.

Art. 8

(Esercizio finanziario, bilancio e versamento degli introiti). (10)

1. L'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La Gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da gioco secondo le percentuali e modalità specificate nel disciplinare di cui all'articolo 6.

3. La Gestione straordinaria regionale presenta trimestralmente alla Giunta regionale la rendicontazione economico-finanziaria, accompagnata da una relazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate.

4. La Gestione straordinaria regionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro trenta giorni dall'affidamento della nuova gestione, presenta all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio annuale di esercizio, comprensivo della relazione del Collegio dei revisori e della relazione della società di revisione.

5. Il Consiglio regionale delibera sull'approvazione del bilancio entro i due mesi successivi dalla sua presentazione.

Art. 9

(Controllo regionale). (11)

1. L'applicazione da parte della Gestione straordinaria regionale del disciplinare di cui all'articolo 6 è sottoposta al controllo della Giunta regionale, la quale in qualsiasi momento può fare effettuare controlli amministrativi e contabili e richiedere la comunicazione di notizie e di documentazione al fine di verificare l'andamento della Gestione straordinaria regionale. La Giunta regionale può altresì assumere notizie ed informazioni dai componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori, dalle società di revisione di cui all'articolo 5 quater ed eseguire ispezioni presso la sede sociale.

Art. 10

(Compenso del commissario straoedinario). (12)

Art. 11

(Fondo di dotazione).

1. Alla Gestione straordinaria viene assegnato un fondo di dotazione iniziale di importo non superiore a lire 500.000.000, a titolo di anticipazione, per fare fronte alle spese urgenti per l'avvio dell'attività.

2. La Giunta regionale provvede all'impegno ed alla liquidazione del fondo assegnato, secondo le necessità.

3. La gestione straordinaria rimborsa alla Regione il fondo avuto a titolo di anticipazione entro novanta giorni dell'avvio dell'attività.

Art. 11 bis

(Rinvio). (13)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, la Gestione straordinaria regionale è disciplinata dalle norme dello statuto della Gestione stessa, approvato dal Consiglio regionale.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie).

1. La gestione del fondo di dotazione da assegnare alla Gestione straordinaria prevista dall'art. 11 viene effettuata su capitoli di partite di giro che verranno all'uopo istituiti in bilancio con provvedimento amministrativo con le seguenti descrizioni:

a) parte entrata: "Recupero del fondo di dotazione iniziale assegnato alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent"

b) parte spesa: "Assegnazione alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di un fondo di dotazione iniziale per le spese urgenti per l'avvio dell'attività".

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Commi inseriti dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Commissario straordinario)

1. Alla Gestione straordinaria regionale è preposto un Commissario straordinario che assume tutti i poteri di gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

2. Il Commissario straordinario ha la rappresentanza legale della Gestione straordinaria regionale.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Nomina del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario viene nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).

2. L'incarico di Commissario straordinario può essere revocato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento.".

(4) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Requisiti del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; diploma di laurea; capacità di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni; insussistenza di misure di prevenzione antimafia;

b) avere svolto qualificata attività professionale o di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private con esperienza acquisita almeno quinquennale e comunque non oltre i due anni precedenti a quello di nomina.

2. La carica di Commissario straordinario è incompatibile con quelle di Consigliere e/o di Assessore regionale.

3. Qualora l'incarico di Commissario straordinario sia affidato ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, avente i requisiti di cui al comma 1, lo stesso è collocato in aspettativa per il periodo necessario per l'espletamento delle funzioni.

4. Non possono rivestire la carica di Commissario straordinario i soggetti che abbiano, o abbiano avuto, nel quinquennio precedente, rapporti di natura economica, professionali o di consulenza, con l'impresa che, al momento in cui viene istituita la Gestione straordinaria, ha la concessione della Casa da gioco o con società da essa controllate o ad essa collegate.".

(5) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

(6) Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

(7) Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Modalità di gestione)

1. La Gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni immobili di proprietà regionale, nonché dall'arredamento e dal materiale da gioco che vengono rilevati dalla Regione all'inizio della Gestione straordinaria stessa, secondo le procedure previste dall'ultima o dalle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della Gestione straordinaria regionale.".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Personale)

1. La Gestione straordinaria regionale assume il personale in servizio presso la Casa da gioco, garantendo il mantenimento del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto e comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti.

2. La successiva convenzione per l'affidamento della nuova concessione della Casa da gioco dovrà contenere una disposizione che garantisca l'assunzione di tutto il personale in servizio da parte del nuovo concessionario.".

(10) Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Versamento degli introiti)

1. La Gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da gioco, secondo le percentuali di cui all'ultima o alle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della Gestione straordinaria regionale.

2. Trimestralmente il Commissario straordinario deve presentare alla Regione la rendicontazione economico-finanziaria, accompagnata da una relazione sull'attività svolta, relativa alla gestione della Casa da gioco. Tale rendicontazione dovrà essere seguita dalla devoluzione, entro dieci giorni, dell'attivo alle casse regionali.

3. La Gestione straordinaria regionale, per mezzo del Commissario straordinario, deve entro trenta giorni dall'affidamento della nuova concessione, o comunque annualmente, presentare all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio consuntivo dell'attività svolta.".

(11) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Vigilanza e controllo regionale)

1. La Gestione straordinaria regionale e l'attività del Commissario sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale che si avvale a tal fine del personale regionale a ciò preposto.

2. La Giunta regionale, in qualsiasi momento, può far effettuare controlli amministrativi e contabili e richiedere documentazione al fine di verificare l'andamento della Gestione straordinaria regionale.".

(12) Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Compenso del Commissario straordinario)

1. Il Consiglio regionale provvede a determinare le modalità con le quali il Commissario straordinario svolgerà l'incarico affidatogli determinando altresì il compenso che non potrà comunque essere superiore all'indennità, al lordo di tutte le ritenute, corrisposta agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale come previsto dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1992, n. 71 (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali, già modificata con leggi regionali 25 febbraio 1985, n. 6 e 24 gennaio 1989, n. 12).".

(13) Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 7 giugno 1999, n. 13.