Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 88 - Testo storico

Legge regionale n. 88 del 21 12 1990

Bollettino ufficiale 27 12 1990 n. 52

Finanziamento della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94 concernente la concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 1

(Finanziamento)

1. Per le finalitą della legge regionale 28 dicembre 1983 n. 94, concernente interventi su edifici tutelati, č autorizzata la spesa annua di L. 600.000.000, che graverą sul capitolo 46900 del bilancio di previsione per la Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura del maggior onere per il 1990 di L. 400.000.000 si provveda mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento) a valere sull’apposito accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio per la Regione per il 1990.

3. A decorrere dal 1991 gli oneri di cui alla presente legge saranno determinati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 90.

4. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 2.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 400.000.000

in aumento

Cap. 46900 Contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089:

Legge regionale 28 dicembre 1983 n. 94

Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 88

L. 400.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale della Valle d’Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.