Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 88 - Testo storico
Legge regionale n. 88 del 30 10 1987
Modificazioni delle leggi regionali 29 novembre 1983, n. 70, e 13 agosto 1984, n. 41, concernenti intervento finanziario a favore della "Funivie di Champoluc Spa".
(B.U. 16 novembre 1987, n. 20, 1° S.S. al n. 21 del 10 novembre 1987)
1. Le condizioni del mutuo di lire duemiliardi, concesso alla " Funivie di Champoluc SpA " con legge regionale 29 novembre 1983, n. 70, come modificata con legge regionale 13 agosto 1984, n. 41, sono così modificate:
- durata complessiva anni ventiquattro, con ammortamento dal quinto anno;
- tasso di interesse dell'operazione: 3 percento annuo.
2. Restano invariate tutte le altre condizioni.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.