Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 88 - Testo storico

Legge regionale n. 88 del 30 10 1987

Modificazioni delle leggi regionali 29 novembre 1983, n. 70, e 13 agosto 1984, n. 41, concernenti intervento finanziario a favore della "Funivie di Champoluc Spa".

(B.U. 16 novembre 1987, n. 20, 1° S.S. al n. 21 del 10 novembre 1987)

Art. 1

1. Le condizioni del mutuo di lire duemiliardi, concesso alla " Funivie di Champoluc SpA " con legge regionale 29 novembre 1983, n. 70, come modificata con legge regionale 13 agosto 1984, n. 41, sono così modificate:

- durata complessiva anni ventiquattro, con ammortamento dal quinto anno;

- tasso di interesse dell'operazione: 3 percento annuo.

2. Restano invariate tutte le altre condizioni.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.