Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 - Testo storico

Legge regionale n. 88 del 30 12 1985

Bollettino ufficiale 30 12 1985 n. 21, 3° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.

Finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività produttive in corrispondenza di autorizzazione a contrarre mutui passivi.

Art. 1

1. Sono approvati interventi finanziari per lo sviluppo di attività produttive secondo le modalità indicate nel successivo articolo 2.

2. Gli interventi di cui al comma precedente vengono promossi allo scopo di rendere possibile uno sbocco alla situazione occupazionale regionale in relazione alla accertata esuberanza di manodopera proveniente dal settore siderurgico, chimico e tessile e alla necessità di favorire l'occupazione giovanile.

Art. 2

1. È approvata la realizzazione di aree attrezzate, da localizzare prioritariamente nei Comuni

di Aosta, Pont-Saint-Martin e Châtillon da utilizzare per l'insediamento di attività industriali e artigiane.

2. L'intervento è posto in essere tramite la " Finaosta - SpA " ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 articolo 5 lettera b) previo conferimento di specifico mandato da parte del Consiglio regionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge stessa.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma è autorizzata, limitatamente all'anno 1985, la spesa di Lire 60 miliardi.

Art. 3

1. Per la copertura degli oneri previsti dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, con uno o più istituti di credito, per l'importo complessivo di Lire 60 miliardi, ad un tasso massimo del 15 percento e per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

Art. 4

1. Le spese derivanti per l'ammortamento del mutuo di cui all'articolo precedente, valutate in Lire 9.902.700.000 annue a decorrere dall'anno 1986, graveranno sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1986 e successivi corrispondenti ai capitoli 50650 (" Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre ") e 50700 (" Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre ") del bilancio di previsione per l'anno 1985.

2. La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata per gli anni 1986/1987 mediante l'utilizzo per Lire 19.805.400.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1985/1987.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte Entrata

Cap. 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento " L. 60.000.000.000

Parte Spesa

Cap. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta SpA per gli interventi della gestione speciale

- LR 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9

- LR 19 giugno 1984, n. 24 " L. 60.000.000.000

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.