Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 88 - Testo storico

Legge regionale n. 88 del 15 12 1982

Bollettino ufficiale 24 12 1982 n. 19

Modificazione legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34. Provvidenze a favore di Cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 1

Il secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 è abrogato.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione di garanzie fideiussorie valutati in Lire 3.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell’allegato n. 8 alla legge regionale 23 maggio 1982 n. 6 relativa al rifinanziamento della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è destinata per Lire 3.000.000 alla copertura della presente legge.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 3.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative LR primo aprile 1975, n. 7 L. 3.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.