Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 87 - Testo storico

Legge regionale n. 87 del 30 12 1992

Bollettino ufficiale 30 12 1992 n. 56

Ulteriore rifinanziamento per l’anno 1992 della Legge Regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta è ulteriormente rifinanziata, per l’anno 1992, con lo stanziamento complessivo di lire 13.500 milioni, da ripartire come segue:

a) per gli interventi di cui al Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) L. 6.500.000.000

b) per gli interventi di cui al Capo II (Provvidenze per il turismo) L. 7.000.000.000

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere complessivo di lire 13.500 milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sui capitoli 63520, per lire 6.500 milioni, e 65200, per lire 7.000 milioni, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1992.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvederà mediante riduzione di lire 1.500 milioni del capitolo 65920 " Spese per restauri e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico ", di Lire 10.000 milioni del capitolo 69300 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " e di lire 2.000 milioni del capitolo 69320 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1992.

3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.

Art. 3

(Variazioni al bilancio di previsione)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza sia in termini di cassa:

a) variazioni in diminuzione:

Cap. 65920 " Spese per restauri e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico " L. 1.500.000.000

Cap. 69300 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " L. 10.000.000.000

Cap. 69320 " Quota capitali per ammortamento di mutui da contrarre " L. 2.000.000.000

b) variazione di aumento:

Cap. 63520 " Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d’Aosta (Capo I - Villaggi rurali). - Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni " L. 6.500.000.000

Cap. 65200 " Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (Capo II - Alberghi) - Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni L. 7.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.