Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 87 - Testo storico

Legge regionale n. 87 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Aumento, per l’anno 1983, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1983, la maggiore spesa di lire 5 miliardi 800 milioni.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a lire 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento ") - allegato n. 8 - Settore 2° - Sviluppo economico del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

- quanto a Lire 5.300.000.000 mediante l’accertato incremento delle entrate iscritte al capitolo 1300 del bilancio per il corrente esercizio, per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 2

La Giunta regionale è delegata a procedere con proprie deliberazioni all’impiego e alla liquidazione delle somme di cui al precedente articolo 1, con le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

(Variazione in aumento)

Cap. 01300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all’articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

01 imposta sul valore aggiunto

02 imposta di registro

03 imposta di bollo

04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico

05 imposte ipotecarie

06 tasse sulle concessioni governative

07 tasse di pubblico insegnamento

08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione " L. 5.300.000.000

Parte Spesa

(Variazione in diminuzione)

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 500.000.000

(Variazione in aumento)

Cap. 37500 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società

- LR 3 agosto 1971, n. 10

- LR 14 dicembre 1972, n. 40 L. 5.800.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.