Legge regionale 28 dicembre 1979, n. 87 - Testo storico

Legge regionale n. 87 del 28 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, riguardante la concessione di contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

Art. 1

In applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, l’ammontare dei contributi da concedere alle imprese private che gestiscono autolinee in concessione di interesse regionale viene aumentato per l’anno 1979 e seguenti di L. 86.000.000.

Art. 2

La maggiore spesa di L. 86.000.000 prevista dalla presente legge farą carico al capitolo 4835 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 e seguenti: " Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27; 23 giugno 1975, n. 25; 5 novembre 1976, n. 45 e 46 e 15 giugno 1978, n. 20).

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F - punto 21) L. 86.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4835 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27; 23 giugno 1975, n. 25; 5 novembre 1976, n. 45 e 46 e 15 giugno 1978, n. 20) L. 86.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.