Legge regionale 17 dicembre 1993, n. 86 - Testo storico

Legge regionale 17 dicembre 1993, n. 86

Rifinanziamento, per l’anno 1993, della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56, concernente l’istituzione del Centro di ricerche per la viticoltura montana (CERVIM).

(B.U. 28 dicembre 1993, n. 55)

Art. 1

(Rifinanziamento)

1. E’ autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l’esercizio finanziario 1993 per l’applicazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56, concernente l’istituzione del Centro di ricerche per la viticoltura montana (CERVIM).

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. Alla copertura del maggiore onere, per l’anno 1993, di lire 125.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69340 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti modificazioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa:

parte spesa

a) variazione in diminuzione:

Cap. 69340 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

lire 125.000.000;

b) variazione in aumento

Cap. 42440 "Contributo annuo per il funzionamento del Centro Internazionale di Ricerca per la Viticoltura Montana (C.I.R.V.I.M.)"

lire 125.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.