Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 86 - Testo storico

Legge regionale n. 86 del 23 12 1989

Bollettino ufficiale 29 12 1989 n. 56

Autorizzazione di spesa per l’istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente.

Art. 1

1. È autorizzata una prima spesa di lire cento milioni per l’istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente avente sede nella Regione.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare, impegnare e liquidare spese, nel limite di cui al primo comma, per studi, progettazioni, acquisto di beni e servizio in funzione della realizzazione del centro fieristico.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36050, di nuova istituzione, nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 " Istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente".

2. Alla copertura dell’onere di lire cento milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989, a valere sull’apposito accantonamento previsto al settore 2.2.2. " Sviluppo economico" dell’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 100.000.000

in aumento

Cap. 36050( cod. Istat 1.1.2.1.0.3.10.25.05 cod. reg. 2.2.2.09)

" Istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente" L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.