Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86 - Testo storico

Legge regionale n. 86 del 30 10 1987

Modifica del valore convenzionale di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, e rifinanziamento della legge stessa limitatamente all'esercizio 1987.

(B.U. 16 novembre 1987, n. 20, 1° S.S. al n. 21 del 10 novembre 1987)

Art. 1

1. Il valore convenzionale di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, č aumentato da lire novantamila a lire centocinquemila.

Art. 2

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente " Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa " č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la spesa di lire 3.700.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 37505 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti ", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50100 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)

L. 3.700.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37505 Contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa.

LR 28 dicembre 1984, n. 83

LR 30 ottobre 1987, n. 86

L. 3.700.000.000

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.