Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 86 - Testo storico

Legge regionale n. 86 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Aumento dello stanziamento per l’applicazione della legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2, modificata con LR 23 maggio 1973, n. 24, recante provvidenze per il miglioramento e l’incremento delle produzioni agricole pregiate.

Art. 1

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2, modificata con legge regionale 23 maggio 1973, n. 24, recante provvidenze per il miglioramento e l’incremento delle produzioni agricole pregiate, č autorizzata per l’anno 1983, una maggiore spesa di L. 30.000.000.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 30.000.000 graverą sul capitolo 32600 del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede, per l’anno 1983, mediante riduzione di L. 30.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento) allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 settore II sviluppo economico della parte spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 30.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 32600 Contributi per il miglioramento e l’incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate L. 30.000.000

LR 25 febbraio 1964, n. 2

LR 23 maggio 1973, n. 24

L 27 dicembre 1977, n. 984

LR 28 dicembre 1983, n. 86

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.