Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85 - Testo storico

Legge regionale n. 85 del 23 12 1989

Bollettino ufficiale 29 12 1989 n. 56

Rifinanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, recante interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali.

Art. 1

1. La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è rifinanziata, per l’anno 1989 e seguenti per l’ulteriore spesa annua di lire centocinquanta milioni.

Art. 2

1. L’onere di centocinquanta milioni annui derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36150 " Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvederà come segue:

- per l’anno 1989, mediante riduzione di lire cento milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 Settore 2- Sviluppo economico - del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989, nonché mediante riduzione di lire cinquanta milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 36060 " Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche".

- per gli anni 1990 e 1991, mediante utilizzazione per lire trecento milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.09 " Interventi promozionali per l’industria" del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

- per gli anni successivi, gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 36060 " Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche" L. 50.000.000

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" L. 100.000.000

Totale L. 150.000.000

in aumento

Cap. 36150 " Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali" L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.