Legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 - Testo vigente

Legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

(B.U. 12 dicembre 1982, n. 17, Supp. Straord.).

TITOLO I

Piano Regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi

Art. 1

Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi sarà predisposto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico nel quale saranno individuate le singole zone boscate in base al diverso indice di pericolosità e saranno previsti i mezzi e le opere occorrenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, a norma dei successivi articoli 2 e 3.

Il piano, elaborato dal Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste della Regione Valle d'Aosta d'intesa con il Corpo dei Vigili del Fuoco, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste, sentite le Comunità Montane, le quali potranno formulare eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Trascorso inutilmente tale termine, il progetto di piano si darà per accettato dalle Comunità Montane.

Il piano ha la durata di anni 5 ed alla scadenza verrà sottoposto a revisione, con le modalità previste dai commi precedenti.

Esso potrà essere oggetto di revisioni straordinarie prima della scadenza prevista e con le medesime modalità, in occasione di eventi di eccezionale gravità.

Al fine del coordinamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della Legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, il piano approvato viene comunicato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 2

Il piano previsto dal precedente articolo è costituito da una cartografia in scala 1: 50.000 e da una relazione illustrativa. Esso prevede:

- gli indici di pericolosità degli incendi boschivi;

- l'indicazione della consistenza e della localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;

- la determinazione del fabbisogno di mezzi antincendio occorrenti per il completamento di quelli già rilevati ai sensi del punto precedente;

- l'indicazione dei dispositivi di prevenzione ed intervento;

- l'individuazione e la localizzazione delle opere da realizzare nelle zone a maggior indice di pericolosità;

- la localizzazione del servizio antincendio;

- gli interventi per la ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi;

- le norme per la rilevazione dei sinistri;

- i divieti e le prescrizioni.

Al piano è allegato un programma organico di ricostituzione del patrimonio forestale già percorso dal fuoco.

Art. 3

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) l'adozione di tecniche e l'impianto di specie forestali atti ad assicurare al bosco le migliori funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;

b) gli interventi colturali nei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

c) l'apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali atti a svolgere analoghe funzioni, nonché il loro miglioramento e manutenzione;

d) la costruzione, il ripristino e la manutenzione di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

e) l'impiego di prodotti chimici per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;

f) i posti di avvistamento con le relative attrezzature;

g) gli apparecchi e gli impianti di osservazione, segnalazione e comunicazione fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto e di intervento;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) l'addestramento e l'impiego, in economia, di squadre antincendio;

m) la cartografia tecnica e tematica delle zone comprese nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge;

n) la distribuzione di generi di conforto, di materiale di rapido consumo, nonché l'equipaggiamento di rapida usura, alle persone direttamente impegnate nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi;

o) ogni iniziativa rivolta all'educazione del pubblico e alla pubblicazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

p) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo, nonché l'impiego di imprese specializzate.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se compresi nel piano di cui all'articolo 1 sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata all'acquisto di attrezzature speciali nonché al noleggio ovvero all'affitto di aeromobili, mediante particolari convenzioni con Enti pubblici, con società o con privati.

L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente articolo equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi fino al 90 percento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di opere di prevenzione e per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), m) dell'articolo 3 della legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, qualora non siano previsti nel piano regionale antincendi.

Art. 4

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvederà con fondi regionali nonché con fondi statali, qualora resi disponibili ai sensi dell'articolo 8, I comma della Legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, salvo il recupero della spesa a carico dei responsabili, se individuati.

Qualora il danno causato da un incendio interessi superfici boscate di proprietà dei Comuni, delle Consorterie di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 o di altri Enti, ovvero, in caso di beni di proprietà privata, esso assuma proporzioni rilevanti a giudizio del Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", la spesa per le operazioni di intervento è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a cura del Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste".

Per la ricostituzione dei soprassuoli forestali, danneggiati o distrutti dal fuoco, di proprietà privata, la Regione concede ai proprietari contributi fino al 90 percento delle spese necessarie, determinate dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste". In tal caso, le opere necessarie devono essere eseguite entro e non oltre l'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'incendio. L'opera di ricostituzione forestale deve essere eseguita secondo le direttive tecniche impartite dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", in conformità ai piani di sviluppo delle Comunità Montane.

Qualora il proprietario privato non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, tale opera verrà eseguita dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", che si sostituisce al proprietario, fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma dei commi precedenti, nonché per le operazioni di estinzione, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai proprietari (1).

Per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di occupazione e di utilizzazione di beni per la realizzazione di opere o interventi di pubblica utilità (2).

Nell'applicazione delle leggi che dispongono il finanziamento di opere volte al rimboschimento ed al miglioramento dello stato delle foreste, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco dovrà essere considerata azione prioritaria nella formulazione dei programmi.

I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane possono presentare alla Regione proposte di interventi prioritari per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

La Regione coordina i programmi di intervento predisposti dagli Enti suddetti e partecipa alla loro attuazione mettendo a disposizione i propri mezzi tecnici ed il proprio personale.

Art. 5

Nelle zone boscate, comprese nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, fatto salvo il diritto al ripristino di immobili preesistenti, nel rispetto delle norme della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni.

Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

TITOLO II

Disposizioni concernenti la prevenzione e lo spegnimento degli incendi

Art. 6

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 9, I, II e III comma, della legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi ed i divieti relativi sono resi noti, per i terreni o la parte di essi compresi nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge, annualmente o per periodi di tempo più brevi, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Sempre ai sensi dell'articolo di legge predetto, il Decreto viene immediatamente comunicato al competente Comando Militare ed ai Comuni interessati, il cui Sindaco, entro 24 ore dalla comunicazione, è tenuto a rendere noto lo stato di eccezionale pericolo mediante avviso da esporre all'Albo Pretorio ed in altri spazi idonei. Il Decreto viene reso noto alla popolazione anche mediante comunicazione ai locali organi d'informazione.

Alla dichiarazione della cessazione dello stato di eccezionale pericolo si provvede nelle stesse forme e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui ai commi precedenti.

Durante il periodo di eccezionale pericolo, il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi viene intensificato.

Art. 7

Ai sensi ed agli effetti della presente legge e dell'articolo 7 della legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, il Corpo Forestale Valdostano coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e di spegnimento degli incendi. Esso può organizzare, a tal fine, con il proprio personale, reparti di pronto impiego per la lotta contro gli incendi boschivi, dotandoli delle necessarie attrezzature.

Alla direzione ed al coordinamento delle operazioni di spegnimento degl'incendi boschivi provvedono di concerto il rappresentante del suddetto Corpo Forestale ed il Comandante operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco, qualora l'intervento di questi si renda necessario.

Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i reparti del Corpo dei Vigili del Fuoco intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge dello Stato primo marzo 1975, n. 47, operano sotto la diretta responsabilità dei propri superiori e secondo le direttive generali del Corpo Forestale Valdostano (3).

Nel caso invece che l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso passa al Comandante dei reparti dei Vigili del Fuoco, con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

In casi di urgente necessità ed in assenza della direzione tecnico - operativa di cui ai commi precedenti, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane possono affidare la direzione delle operazioni a personale tecnico dipendente o da essi comunque impiegato.

Il territorio regionale è diviso in distretti antincendio determinati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in base alle delimitazioni territoriali delle Comunità Montane e alle circoscrizioni dei Comandi di Stazione del Corpo Forestale Valdostano.

I distretti dispongono di un nucleo di pronto impiego in collegamento con apposite vedette tramite radio - telefoni, e di mezzi fuoristrada muniti di attrezzatura rice-trasmittente ed antincendio.

I distretti sono collegati a mezzo radio con la sede del Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle Foreste" della Regione Valle d'Aosta.

I comandi di Stazione Forestale possono avvalersi dell'opera delle guardie comunali o di altri Enti, Consorzi od associazioni, e, in modo particolare per i compiti di avvistamento, segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli enti ed associazioni naturalistiche operanti in Regione.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale Valdostano può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'articolo 33 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni provvedono al censimento degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito del rispettivo territorio ed utilmente impiegabili nella lotta contro gli incendi. Gli elenchi, da aggiornarsi annualmente, sono messi a disposizione degli Enti, organi ed uffici impiegati nell'azione di prevenzione ed estinzione degli incendi.

I Comuni assicurano, attraverso convenzioni con i proprietari, la disponibilità di tali mezzi, fermo restando il potere di requisizione da parte del Sindaco, in caso di grave ed urgente necessità, come previsto dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 (allegato E).

Nei casi in cui gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta regionale dovrà richiedere l'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Se necessario, il Corpo Forestale Valdostano può anche chiedere, tramite il Presidente della Giunta, la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Nei casi di particolare gravità, l'intervento deve essere altresì coordinato con gli Organi del Servizio di Protezione Civile, di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e con le Forze Armate eventualmente impiegate.

Art. 8

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e di conseguente eventuale salvataggio di persone e di cose, sempre che non intervengano per ragioni di servizio in quanto dipendenti da Enti pubblici ed Organi dello Stato, è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato dalla Giunta regionale in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle nazionali e da quelle integrative regionali per gli operai addetti ai lavori forestali. Il compenso grava sul bilancio della Regione; al suo pagamento provvedono direttamente la Regione od il comune, al quale la Regione rimborsa successivamente le spese sostenute, previa presentazione di apposita distinta degli oneri stessi.

Al personale regionale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi spetta una indennità oraria di rischio, secondo i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al compenso orario per la retribuzione del lavoro straordinario del personale regionale appartenente al quarto livello.

A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa si applicano, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, nonché di quelle conseguenti il salvataggio di persone o cose, le disposizioni relative agli infortuni sul lavoro, di cui al titolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire corsi di preparazione ed aggiornamento aventi ad oggetto le tecniche di intervento contro gli incendi boschivi, ai quali potranno partecipare il personale addetto al Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", gli operai addetti ai lavori forestali, i membri del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché, a richiesta accettata, volontari.

I corsi di cui al precedente comma saranno organizzati a cura dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Art. 10

La Giunta regionale provvederà a svolgere attività di propaganda diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolar modo la popolazione rurale e quella scolastica, circa la necessità di evitare e prevenire gli incendi boschivi e di tutelare e sviluppare il patrimonio forestale.

Detta propaganda sarà attuata mediante adeguata campagna di stampa ed audiovisiva, nonché mediante l'apprestamento di idonea segnaletica fissa e mobile ed altri mezzi.

Art. 11

All'interno dei boschi e ad una distanza inferiore a 50 metri dai medesimi è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.

E' altresì vietato a chiunque accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 50, e al loro interno, in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca, confinanti con i boschi.

E' fatta eccezione per le persone incaricate della sorveglianza o addette alla gestione del bosco, nei limiti di quanto strettamente necessario e previa adozione delle opportune cautele: al riguardo è fatto comunque divieto di accensione di fuoco in presenza di vento, ed obbligo della presenza di almeno due persone adulte valide, nonché del preventivo rinettamento del terreno circostante da ogni residuo vegetale suscettibile di comunicare il fuoco ai boschi, a qualunque distanza questi siano posti.

Le persone addette all'abbruciamento sono tenute a seguire l'andamento del fuoco fino alla sua totale estinzione.

La Stazione Forestale competente per giurisdizione può autorizzare l'uso del fuoco anche a distanza inferiore a quella prescritta, allo scopo di costituire fasce frangifuoco o di bonifica dei terreni, stabilendo eventualmente l'adozione delle cautele ritenute idonee ad evitare il pericolo d'incendio.

E' in ogni caso consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi all'uopo attrezzati dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", nonché l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atte ad impedire il diffondersi di faville o braci.

Gli Enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico ordinario o di ferrovie che attraversino boschi o che siano con essi confinanti, debbono provvedere alla sistematica ripulitura con mezzi diversi dal fuoco delle scarpate al fine di evitare incendi boschivi.

A tale identico scopo, gli Enti predetti sono tenuti a mettere in atto gli speciali trattamenti o accorgimenti tecnici che potranno essere prescritti dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste".

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione, ovvero di segnalarlo immediatamente alla più vicina Stazione del Corpo Forestale, dei Vigili del fuoco o degli altri corpi di Polizia, in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 12

Nelle zone individuate con il Decreto di cui all'articolo 6, I comma, della presente legge, sino a quando non venga dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo, è vietato, oltre a compiere gli atti di cui all'articolo 11:

a) far brillare mine all'interno di zone boscate senza una preventiva autorizzazione da parte della stazione Forestale competente giurisdizionalmente; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

b) usare all'interno di zone boscate motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli od inceneritori che producano faville o brace;

c) transitare, con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio;

d) eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d'altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra azione che possa comunque creare pericolo mediato o immediato d'incendio.

Art. 13

In tutti i boschi distrutti o danneggiati da incendio sono sempre vietati:

a) tutti i lavori che comportino comunque movimento di terreno, ad eccezione di quelli relativi alla sola ricostituzione del bosco stesso;

b) la trasformazione del bosco danneggiato e del terreno in una qualità di coltura diversa da quella silvicola;

c) il pascolo di ogni specie di animali per un periodo di 10 anni, prorogabile, se necessario, fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato una sufficiente copertura arborea ai fini della difesa e della conservazione del suolo;

d) l'esercizio della caccia;

e) il transito di persone, animali o mezzi motorizzati, con l'eccezione di quelli adibiti o addetti ai lavori di ricostituzione dei boschi prescritti dalle competenti autorità; e sotto il controllo della Stazione forestale giurisdizionalmente competente.

Tali divieti entrano automaticamente in vigore col verificarsi dell'evento dannoso conseguente all'incendio e dietro semplice notificazione, da parte del predetto Comando di Stazione forestale, fatta direttamente al proprietario del bene distrutto o danneggiato dal fuoco ed ai competenti organi regionali cui è devoluta la competenza di ratificare tale provvedimento.

I divieti di cui ai punti c), d) ed e) permangono fino alla completa restituzione del terreno o bosco ad uno stato selvicolturalmente accettabile e la loro revoca è comunque subordinata all'autorizzazione del competente organo della Regione, previo parere del competente Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste".

Il Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste", nell'emettere la dichiarazione di assenso di cui all'articolo 3 comma IV della Legge regionale 22 luglio 1980, n. 34, tiene conto del potenziale pericolo di incendi rappresentato da campeggi ed altri complessi turistici all'aria aperta e subordina pertanto il suo eventuale assenso al rispetto di particolari norme e cautele da prescrivere caso per caso a seconda della situazione dei luoghi.

L'inosservanza di tali norme e cautele comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 della suddetta legge.

Art. 14

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, con particolare riguardo agli articoli 423, 424, 425, 449 e 451 del CP qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, e fatta salva inoltre l'applicazione dell'articolo 10 della legge nazionale primo marzo 1975, n. 47, chiunque viola le disposizioni sotto richiamate soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da L. 60.000 a L. 300.000 in caso di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 11, 12 e 13 lettere c), d) ed e) (4);

b) da L. 80.000 a L. 400.000 in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, lettere a) e b).

Per le violazioni di cui ai precedenti commi compiute da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore delle violazioni, al pagamento della somma da questo dovuta.

In caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dal piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui all'articolo 1, nonché dei divieti di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 50.000 e non superiore a L. 300.000.

Art. 15

In caso di violazione dell'articolo 5 della presente legge, ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme in vigore, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste propone all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 10 ultimo comma della Legge primo marzo 1975, n. 47, di emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva mirante al ripristino, entro 6 mesi, dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spese del trasgressore, in solido con il proprietario o il possessore del suolo interessato.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, in caso di inadempienza i lavori di ripristino sono eseguiti dal Servizio "Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste" del predetto Assessorato, e le relative spese sono anticipate dalla Regione, con diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 16

Per l'accertamento ed il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, nonché per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste al precedente articolo 14, si procede ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, fino al 1986 la seguente spesa il cui onere graverà sul capitolo 28900 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi successivi:

- per l'anno 1982 L. 300.000.000

- per l'anno 1983 L. 370.000.000

- per l'anno 1984 L. 410.000.000

- per gli anni 1985/1986 L. 450.000.000

Alla copertura della maggiore spesa a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede:

- per l'anno 1982 mediante riduzione di lire 250.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzione normali (spese di investimento) (Allegato n. 8 - Settore primo - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente) del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982;

- per gli anni 1983/1984 mediante utilizzo per lire 680.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi;

- per gli anni 1985 e 1986 gli oneri di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 18

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" L. 250.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 28900 "Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco" L. 250.000.000

¦

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 73.

Nella formulazione originaria, il testo del comma quinto dell'articolo 4 recitava:

"Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma dei commi precedenti, nonché per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi di cui al precedente articolo 3 e per le operazioni di estinzione, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai proprietari e non spetta agli stessi alcuna indennità.".

(2) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 73.

(3) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1984, n. 45.

Nella formulazione originaria, il testo del comma terzo dell'articolo 7 recitava:

"Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i reparti del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge dello Stato primo marzo 1975, n. 47, operano sotto la diretta responsabilità dei propri superiori e secondo le direttive generali del Corpo Forestale Valdostano.".

(4) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1984, n. 45.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma primo, dell'articolo 14 recitava:

"a) L. 60.000 a L. 300.000 in caso di violazione [di alcune] delle disposizioni contenute negli artt. 11, 12 e 13 lettere c), d) ed e);".