Legge regionale 28 dicembre 1979, n. 85 - Testo storico

Legge regionale n. 85 del 28 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Modifiche alle vigenti norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

Il punto 7) dell’articolo 2 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

" 7) Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali ".

Il titolo del Capo IX delle norme soprarichiamate è così modificato:

" Dell’Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali ".

Art. 2

Il primo comma dell’articolo 182 delle norme di cui al precedente articolo, già modificato con leggi regionali 5 novembre 1973, n. 35 e 5 luglio 1974, n. 24, è sostituito dal seguente:

" Al segretario generale competono le compartecipazioni ai diritti di segreteria, da liquidarsi nella misura e secondo le modalità previste dalla legge. In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale, le funzioni rogatorie dei contratti sono esercitate dal Vice Segretario generale ed in assenza od impedimento di questi, da altro funzionario pari grado designato annualmente dalla Giunta regionale: in tali casi la quota dei diritti di segreteria assegnata dalla legge al Segretario generale spetterà ai sostituti ".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.