Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 84 - Testo storico

Legge regionale n. 84 del 30 10 1987

Finanziamento di opere per le strutture ospedaliere e ambulatoriali dell'USL della Valle d'Aosta.

(B.U. 16 novembre 1987, n. 20, 1° S.S. al n. 21 del 10 novembre 1987)

Art. 1

1. Al fine di provvedere al mantenimento dello stato di efficienza ed al potenziamento dei presidi della USL della Valle d'Aosta, č autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 3.000.000.000. 2. L'onere di lire 3.000.000.000 graverą sul capitolo 40400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1987 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio relativo all'attuazione di un piano straordinario per l'edilizia ospedaliera; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di Lire 2 miliardi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento "

L. 3.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 40400 " Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere "

L. 3.000.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.