Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 84 - Testo storico

Legge regionale n. 84 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Ulteriore finanziamento, limitatamente all’anno 1983, della spesa per l’applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, recante norme in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, č autorizzata, limitatamente all’anno 1983, l’ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.

L’onere derivante dalla applicazione della presente legge graverą sul capitolo 22805 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)".

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 150.000.000

Variazione in aumento

Cap. 22805 " Contributi ai Comuni e ad altri Enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili " L. 150.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.