Legge regionale 28 dicembre 1981, n. 84 - Testo storico

Legge regionale n. 84 del 28 12 1981

Bollettino ufficiale 30 12 1981 n. 17

Fondo per gli interventi nel settore dei trasporti pubblici. Utilizzazione dell’assegnazione statale per l’anno 1981.

Art. 1

Per la concessione dei contributi agli enti o alle imprese di trasporto in applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la quota del Fondo per gli investimenti assegnata dallo Stato alla Valle d’Aosta per il 1981 ammontante a lire 4 miliardi 897 milioni.

Detti contributi saranno erogati direttamente dalla Regione secondo finalità, modalità, misure, condizioni e prescrizioni che saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo in connessione con i piani di trasporto e di bacino di traffico.

Art. 2

Per l’iscrizione dell’assegnazione di cui all’articolo precedente, al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento:

Cap. 06200 - (la cui denominazione viene così variata) Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici. Legge 10 aprile 1981, n. 151, articolo 11 L. 4.897.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento:

Cap. 38050 - (La cui denominazione viene così variata) Spese sul fondo assegnato dallo Stato per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici. Legge 10 aprile 1981, n. 151, artt. 11 e 12 L. 4.897.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.