Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 83 - Testo storico

Legge regionale n. 83 del 23 12 1991

Bollettino ufficiale 30 12 1991 n. 57

Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, concernente l’applicazione in Valle d’Aosta del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie.

Art. 1

1. Dopo il comma due dell’articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 concernente l’applicazione in Valle d’Aosta del regolamento( CEE) n. 797/ 85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie, è aggiunto il seguente comma tre:

" 3. Le eventuali modifiche di adeguamento da apportare alle disposizioni applicative di cui al comma due, sono adottate con deliberazione del Consiglio, su proposta della Giunta regionale ".

Art. 2

1. Dopo il punto tre del paragrafo 2 (Requisiti dell’imprenditore) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla lr 49/86, è inserito il seguente punto quattro:

" Il regime d’aiuto di cui agli articoli da 2 a 6 del reg. ( CEE) n. 79/ 85 e successive modificazioni è esteso agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50 percento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall’attività agricola nella azienda non sia inferiore al 25 percento del reddito totale dell’imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all’azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell’imprenditore ".

Art. 3

1. La prima parte del punto due del paragrafo 5 (Agevolazioni agli investimenti) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla lr 49/ 86, è così sostituita:

" Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i cui piani di miglioramento, presentati sino al 31 dicembre 1991, siano stati approvati, possono beneficiare dei seguenti aiuti agli investimenti per i volumi massimi previsti dall’articolo 4 per le aziende singole e dell’articolo 6 per le aziende associate, del reg.( CEE) n. 797/ 85 e successive modificazioni: ".

Art. 4

1. Il primo e secondo trattino del punto quattro del capo 2 (Aiuti speciali ai giovani agricoltori: premio di insediamento) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla lr 49/ 86, sono così sostituiti:

"- un premio di primo insediamento di 10.000 ECU sotto forma di contributo una tantum;

- un concorso nel pagamento degli interessi del 5 percento per la durata di anni 15 a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nell’azienda. È ammessa la capitalizzazione del concorso fino ad un importo massimo di 10.000 ECU ".

Art. 5

1. La lettera a) del paragrafo 2 (Importi), del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla lr n. 49/ 86, come sostituita dal comma uno dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, è così ulteriormente sostituita:

" a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l’indennità è calcolata in funzione dell’entità del bestiame.

L’importo totale dell’indennità è di 120 ECU x UBA

La concessione dell’indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell’azienda.

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità l’importo massimo ammissibile a titolo del Fondo è limitato a 60 unità per azienda, sia che si tratti di unità di bovini adulti ( UBA) sia che si tratti di unità di superficie ( Ha) ".

Art. 6

1. Il capo 8 (Aiuti nelle zone agricole svantaggiate a propensione turistica o artigianale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla lr 49/ 86, è soppresso.

Art. 7

1. Il capo 11 (Intervento in zone sensibili da un punto di vista ambientale) della parte B (Disposizioni specifiche dell’allegato alla legge regionale 49/ 86, è così sostituito:

" 11. Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale.

Al fine di evitare l’abbandono progressivo degli alpeggi che costituirebbe un grave pericolo dal punto di vista del mantenimento dell’equilibrio idro - geologico nelle zone di alta montagna a favorire l’utilizzo estensivo, ma corretto delle superfici destinate a pascolo, è concesso, ai sensi del reg. ( CEE) n. 797/ 85 e successive modificazioni, un premio annuo per ettaro agli agricoltori che si impegnano per almeno 5 anni a condurre i pascoli adottando pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell’ambiente e

delle risorse naturali.

Per usufruire degli interventi di cui al precedente punto, il Servizio di assistenza tecnica - economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell’Assessorato dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali, elabora un programma specifico d’interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale, da approvarsi con delibera del Consiglio regionale. Il programma delimita le zone d’intervento, le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell’ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Il programma disciplina anche l’utilizzo dei pascoli per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell’intensità di produzione e la densità di bestiame più idonea, vengono inoltre fissati importo e durata del premio che dipendono dall’impegno assunto dall’agricoltore nel contesto del programma specifico.

Le eventuali modifiche al programma vengono approvate con delibera del Consiglio regionale.

Art. 8

1. Il capo 13 (Progetti pilota) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla lr 49/ 96, è soppresso.

Art. 9

1. I riferimenti al regolamento( CEE) n. 797/ 85 si intendono come fatti al regolamento( CEE) n. 2328/ 91 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell’allegato II al regolamento stesso.

Art. 10

1. Alla copertura della maggiore spesa per il 1991 di cui all’articolo 4, valutata in lire 100.000.000, si provvede mediante l’utilizzo dei fondi previsti al capitolo 43260 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991, che presenta la necessaria disponibilità.

2. A decorrere dall’anno 1992 alla determinazione delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge si provvederà con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.