Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 83 - Testo storico

Legge regionale n. 83 del 23 12 1989

Bollettino ufficiale 29 12 1989 n. 56

Acquisto di un terreno sito in Comune di Verrès, Via Giardini.

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione è autorizzata ad acquistare un terreno sito in Comune di Verrès, Via Giardini, distinto al Catasto Terreno al Foglio 6 con la particella n. 1029, di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Aosta, per il prezzo a corpo di Lire 79.000.000, da destinare ad ampliamento della proprietà regionale confinante (micro - comunità anziani ed inabili).

Art. 2

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell’atto notarile di trasferimento dell’immobile di cui all’articolo 1 e, in particolare, per l’impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l’intestazione catastale dell’immobile da acquisire.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 79.000.000, graverà sul capitolo 23250 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali LR 19 aprile 1985, n. 12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per l’adempimento di funzioni normali ("Spese di investimento")" L. 79.000.000

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali LR 19 aprile 1985, n. 12" L. 79.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.