Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83 - Testo storico

Legge regionale n. 83 del 28 12 1984

Bollettino ufficiale 29 12 1984 n. 18

Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa.

Art. 1

(1) Nell’intento di assicurare una perfetta e costante praticabilità delle piste di sci alpino, attenuando al tempo stesso l’entità dei corrispondenti oneri sulle società o sugli enti proprietari dei relativi impianti di risalita, la Regione Valle d’Aosta concede contributi per la manutenzione e la gestione di piste per la pratica dello sci di discesa.

(2) Gli anzidetti contributi sono altresì finalizzati a consentire un corretto inserimento delle piste di sci di discesa e dei relativi impianti di risalita nell’ambiente, attraverso l’esecuzione di interventi di ripristino e reinerbimento delle zone in cui sono stati attuati rimodellamenti del terreno, nonché di manutenzione periodica delle stazioni, dei sostegni di linea, dei fabbricati e delle strutture di servizio in genere.

(3) In relazione all’intervento finanziario disciplinato dalla presente legge le aziende o gli enti beneficiari dovranno attuare, in accordo con la Regione, una politica di prezzi concorrenziali, prevedendo altresì agevolazioni generali per i residenti in Valle d’Aosta.

Art. 2

(1) I contributi possono essere concessi annualmente ad aziende ed enti che, oltre ad esercire impianti di trasporto a fune situati in Valle d’Aosta e normalmente utilizzati per la pratica dello sci di discesa, comunque assicurino la manutenzione e la gestione delle piste di discesa servite dal complesso degli impianti stessi, compresi quelli non ripetibili.

(2) Le domande relative devono essere presentate all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate di un elenco degli impianti a fune eserciti dal richiedente e di cui quest’ultimo preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno 90 giorni durante la successiva stagione invernale.

(3) Per gli impianti destinati allo sci estivo le domande devono essere presentate entro il 31 maggio e la previsione di funzionamento deve essere di almeno 45 giorni durante la susseguente stagione estiva.

(4) Possono essere conteggiati ai fini del calcolo del contributo previsto dalla presente legge anche impianti siti fuori del territorio regionale, purché eserciti da una società operante in Valle d’Aosta e collegati funzionalmente ad altri impianti da questa gestiti nel territorio regionale.

(5) Di ogni impianto devono essere indicati il tipo, il dislivello e la portata oraria massima autorizzata.

(6) Per gli impianti di cui venga denunciato o accertato un periodo di funzionamento invernale o estivo rispettivamente inferiore a 90 e 45 giorni, si procede a una proporzionale riduzione della relativa quota di contributo.

(7) Per gli impianti di cui venga denunciato e accertato un periodo di funzionamento invernale superiore a 170 giorni la relativa quota di contributo viene aumentata del 10 percento.

Art. 3

(1) L’ammontare dei contributi è determinato in funzione della potenza degli impianti a fune, definita come il prodotto della portata oraria massima autorizzata per il dislivello, espresso in chilometri, di ciascun impianto.

(2) La sommatoria delle potenze, come sopra definite, degli impianti complessivamente eserciti da ciascun richiedente, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 2, costituisce il coefficiente per il calcolo dei contributi concedibili.

(3) Nel caso di impianti per la pratica dello sci estivo il contributo è commisurato dalla sommatoria delle potenze dei soli impianti ripetibili, con esclusione quindi di quelli utilizzati per il trasferimento degli sciatori in quota.

(4) L’importo del contributo spettante a ogni società o ente si ottiene moltiplicando il coefficiente di cui ai commi precedenti per il valore convenzionale di lire novantamila.

Art. 4

(1) L’Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali esamina le domande, ne verifica la regolarità e determina l’ammontare del contributo concedibile, sottoponendo quindi le risultanze dell’istruttoria alla Giunta regionale, che decide in via definitiva con propria deliberazione.

(2) L’erogazione dei contributi avviene ratealmente secondo le seguenti modalità:

- 50 percento all’inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 31 dicembre dell’esercizio in corso;

- 25 percento entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo;

- 25 percento entro la fine della stagione invernale e comunque non oltre il 31 maggio dell’esercizio successivo.

(3) L’erogazione dei contributi può essere sospesa in qualsiasi momento in caso di mancata attuazione degli indirizzi di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 1, ovvero nel caso in cui gli accertamenti eseguiti a cura dell’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali in ordine al normale funzionamento degli impianti e all’effettiva e regolare praticabilità e battitura delle piste, anche sotto il profilo della sicurezza, diano risultato negativo.

Art. 5

(1) In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2 è prorogato al decimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

(1) L’onere di cui alla presente legge ammontante ad annue L. 3.000.000.000 sino al 1985 graverà sul cap. 37505, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l’anno 1985.

(2) Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’esercizio 1984 mediante riduzione per L. 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento ", a valere sugli interventi previsti all’allegato n. 8 del bilancio stesso, concernenti il finanziamento della spesa per l’attuazione del collegamento autostradale Sarre - Courmayeur. Su tale intervento rimane disponibile la minor somma di L. 31.000.000.000;

- per l’esercizio 1985 mediante utilizzo per L. 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

Art. 7

(1) Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento "

L. 3.000.000.000

Variazione in aumento:

Settore II - Sviluppo economico, programma 12

" Interventi promozionali per il turismo ". cap. 37505 (di nuova istituzione)

" Contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa " L. 3.000.000.000

Art. 8

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.