Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 83 - Testo storico

Legge regionale n. 83 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per la realizzazione dell’impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

Art. 1

È autorizzata, limitatamente all’anno 1983, la spesa di lire due miliardi per la realizzazione dell’impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsto dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

Art. 2

L’onere di lire due miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 29980 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 2.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 29980 " Spese per l’acquisto dell’impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ". L. 2.000.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.