Legge regionale 2 dicembre 1993, n. 82 - Testo storico

Legge regionale 2 dicembre 1993, n. 82

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta per l’anno 1992.

(B.U. 14 dicembre 1993, n. 53)

Art. 1

1. La Regione interviene finanziariamente, mediante deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e dall’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per la copertura del disavanzo di gestione registrato dall’Unitą sanitaria locale nell’esercizio finanziario 1992.

2. La copertura del disavanzo di gestione registrato dall’Unitą sanitaria locale č subordinata alla verifica delle cause, non preventivabili, che hanno determinato una spesa superiore a quella indicata dall’Unitą sanitaria locale in sede di bilancio di previsione. Tale verifica, da effettuarsi a cura del Servizio della sanitą dell’Assessorato della sanitą ed assistenza sociale, si avvale di appositi indicatori per lo svolgimento delle attivitą e l’erogazione delle prestazioni individuate dai livelli di assistenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.

3. Il disavanzo di gestione, risultante dal rendiconto finale dell’Unitą sanitaria locale, deve essere vistato dal Collegio dei revisori dei conti ed approvato, su conforme deliberazione, dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta).

Art. 2

1. Per l’applicazione della presente legge č autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 34.000.000.000.

2. L’onere di cui al comma 1 graverą sul capitolo 59925, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 (Ripiano del disavanzo di gestione dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta).

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993, a valere sull’apposito accantonamento previsto nell’allegato n. 8 del bilancio stesso (Area "Tutela sanitaria e promozione sociale" - settore "Ripiano disavanzo Unitą sanitaria locale relativo all’anno 1992" - E.2.).

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

1) in diminuzione

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 34.000.000.000;

2) in aumento:

codificazione regionale 2.2.3.01

codificazione 1.1.1.5.7.2.8.8.08

cap. 59925 (di nuova istituzione)

"Ripiano disavanzo di gestione dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta

lire 34.000.000.000

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.