Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 82 - Testo storico

Legge regionale n. 82 del 30 10 1987

Contributi alle associazioni di ex - combattenti ed ex - internati, operanti in Valle d'Aosta a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

(B.U. 16 novembre 1987, n. 20, 1° S.S. al n. 21 del 10 novembre 1987)

Art. 1

1. A partire dall'anno 1987 e sino al 31 dicembre 1989 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annui alle sezioni regionali delle seguenti Associazioni di ex - combattenti e di ex internati a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati:

- Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;

- Istituto del Nastro Azzurro;

- Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;

- Associazione Partigiani Autonomi Valle d'Aosta;

- Associazione Nazionale Ex - Internati;

- Associazione Nazionale Reduci Garibaldini.

Art. 2

1. L'erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo Statuto;

b) pubblicità dei bilanci;

c) assenza di fini di lucro;

d) svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli associati.

Art. 3

1. Eventuali altre Associazioni, da ammettere ai contributi di cui alla presente Legge, per il sostegno della relativa attività associativa, saranno individuate dalla Giunta regionale previa domanda corredata da idonea documentazione, sempre che le Associazioni stesse siano ufficialmente e giuridicamente riconosciute ai sensi degli articoli 42 della Legge 16 maggio 1978, n. 196 e 12 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182.

Art. 4

1. Il contributo fisso annuo per ogni Associazione è fissato in lire cinquecentomila.

2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a ripartire fra le Associazioni, in base a specifiche richieste presentate dalle medesime, per l'espletamento della loro attività, le disponibilità risultanti sul finanziamento annuo complessivo autorizzato.

Art. 5

1. I contributi sono erogati alle singole Associazioni subordinatamente alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno al quale si riferiscono e del consuntivo dell'anno precedente, nonché alla dimostrazione dettagliata dell'utilizzazione dell'ulteriore contributo assegnato, tenuto conto che i contributi sono erogati per attività da svolgersi in sede regionale e non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.

Art. 6

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire quindicimilioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989 graverà sul capitolo 42020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 all'uopo istituito, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1988 e 1989.

Art. 7

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:

per l'esercizio 1987 mediante riduzione per L. 15.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese correnti " - del bilancio di previsione per l'anno in corso a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 962.000.000.

Per l'esercizio 1988 e 1989 mediante utilizzo per Lire 30.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1987/ 1989.

Art. 8

1. Al bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti -

L. 15.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2.2.3. - Sicurezza sociale;

Programma 2.2.3.03. - Assistenza sociale e beneficenza pubblica;

Cap. 42020 (di nuova istituzione)

codificazione: 1.1.1.6.2.2.08.07.02.

" Contributi alle Associazioni di ex combattenti e di ex internati operanti in Valle d'Aosta ".

Lr 30 ottobre 1987, n. 82

L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.