Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 82 - Testo storico

Legge regionale n. 82 del 28 12 1984

Bollettino ufficiale 29 12 1984 n. 18

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217: legge quadro per il turismo.

Art. 1

I fondi assegnati dallo Stato, per l’anno 1983, ai sensi dell’articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammontanti a complessive lire 723.771.000, vengono destinati a integrare gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 24, concernente " Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico ".

Art. 2

I fondi statali di cui al precedente articolo 1 saranno introitati sul capitolo di nuova istituzione n. 2850 della Parte Entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 1984.

Le spese per gli interventi di cui al medesimo articolo 1 graveranno sul capitolo n. 22840 che viene a tal fine istituito nella parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento:

Titolo II

: Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato.

Cat. IV: Assegnazioni e trasferimenti di fondi del bilancio dello Stato per funzioni proprie.

cap. 2850 (di nuova istituzione) " Fondi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica L. 17 maggio 1983, n. 217 articolo 13 " L. 723.771.000

Parte spesa

Variazione in aumento:

2.1.: Interventi a carattere generale

2.1.1.: Finanza locale

cap. 22840 (di nuova istituzione)

" Contributi alle Comunitą montane sui fondi assegnati dallo Stato quale concorso nelle spese per il potenziamento delle attrezzature turistico - sportive L. 17 maggio 1983, n. 217 articolo 13 " L. 723.771.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.