Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 82 - Testo storico

Legge regionale n. 82 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Ulteriore finanziamento della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente: "Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate?.

Art. 1

Per l'attuazione delle finalitą previste dalla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, č autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la maggiore spesa

di lire quattromiliardiseicentoquarantacinquemilioni.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazone della presente legge graveranno sui capitoli 42560 e 42570 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante prelievo dal capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 4.645.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 42560 " Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali " L. 2.645.000.000

Cap. 42570 " Contributi per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali " L. 2.000.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.