Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 82 - Testo storico

Legge regionale n. 82 del 02 12 1982

Bollettino ufficiale 21 12 1982 n. 17

Finanziamento, per l’anno 1982, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44 recante provvedimenti per il risparmio energetico e per l’utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia.

Art. 1

L’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44 modificato dall’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 76, č sostituito dal seguente:

"Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 1982, previsti in Lire 250 milioni, graveranno sul capitolo 38110 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982.

Per gli anni successivi, le spese per l’applicazione della presente legge saranno finanziate annualmente, con legge di bilancio, sulla base dei piani d’intervento di cui al precedente articolo 3".

Art. 2

Alla copertura dell’onere derivante per l’anno 1982 dall’applicazione della presente legge, ammontante a lire 250 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 (allegato n. 8 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 6; settore 2 - sviluppo economico) all’uopo utilizzando il fondo di lire 250 milioni a disposizione per il rifinanziamento della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese d’investimento) L. 250.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38110 Contributi a enti e privati per installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico( LR 25 agosto 1980, n. 44 - LR 2 dicembre 1982, n. 82) L. 250.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.