Legge regionale 27 dicembre 1979, n. 82 - Testo storico

Legge regionale n. 82 del 27 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Approvazione di maggiore spesa, limitatamente all’anno 1979, per l’applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, concernente gli interventi regionali per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi e dei cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, concernente gli interventi regionali per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi e dei cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria, č autorizzata la maggiore spesa, limitatamente all’anno finanziario 1979, di Lire sessantamilioni.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 8510 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979.

Il finanziamento della maggiore spesa č assicurato mediante riduzione di pari importo del Capitolo 8390 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 8390 - Spese e contributi per l’assistenza ed il ricovero di minori in Istituti di educazione e di istruzione e per contributi e sussidi nelle spese di ricovero di malati poveri in istituti e luoghi di cura L. 60.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 8510 - Contributi per l’estensione farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attivitą commerciali (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37; 14 gennaio 1974, n. 2; 29 dicembre 1975, n. 44; 3 gennaio 1977, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 43) L. 60.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del III comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.