Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 81 - Testo storico

Legge regionale n. 81 del 30 12 1992

Bollettino ufficiale 30 12 1992 n. 56

Modifica del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, concernente: "Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza".

Art. 1

(Oggetto)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 (Trasferimenti finanziari della regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza) è sostituito dal seguente:

" 2. I trasferimenti di cui al comma 1 non potranno essere, in termini nominali, inferiori a quelli assegnati nell'anno precedente in applicazione della presente legge. "

Art. 2

(Abrogazione di norme)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della lr 61/ 1989, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 1991, n 68, è abrogato.

Art. 3

(Contributo " una tantum ")

1. Per il finanziamento di spese correnti, in aggiunta ai trasferimenti finanziari di cui alla legge regionale 8 agosto

1989, n. 61, sono corrisposte ai seguenti Comuni limitatamente all'esercizio finanziario 1992 le somme indicate a fianco di ciascuno a titolo di contributo " una tantum ": Accanto al Comune è indicato l'importo

Valtournenche 500.000.000

Pont-Saint-Martin 390.000.000

Brusson 120.000.000

Pontey 100.000.000

Montjovet 80.000.000

Champdepraz 60.000.000

Rhêmes - Saint - Georges 60.000.000

Allein 50.000.000

Villeneuve 110.000.000

Totale contributi " una tantum " 1.470.000.000

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.470 milioni, grava sul capitolo 20805 di nuova istituzione (Contributi una tantum ai Comuni per il 1992) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, già accertate, sul capitolo 9200 (Interessi su giacenze di cassa).

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

a) parte entrata

Cap. 9200 " Interessi su giacenze di cassa "

lire 1.470.000.000

b) parte spesa

Cap. 20805 (di nuova istituzione)

Programma regionale 2.1.1.01

Codificazione: 2.1.1.5.2.2.11.33.2.

" Contributi una tantum ai Comuni per il 1992 "

Lire 1.470.000.000

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.