Legge regionale 11 dicembre 1985, n. 81 - Testo storico
Legge regionale n. 81 del 11 12 1985
Bollettino ufficiale 24 12 1985 n. 20, 2° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.
Realizzazione di un immobile da adibire a sede di Scuola Alberghiera Regionale.
1. È autorizzata la costruzione di un immobile da adibire a sede di Scuola Alberghiera Regionale.
1. Per l'intervento previsto dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
- lire 1500 milioni per l'anno 1985
- lire 2000 milioni annui per gli anni 1986 e 1987
2. Le spese di cui al precedente comma graveranno sul capitolo 37905 (di nuova istituzione) " Spese per la realizzazione di un immobile da adibire a sede di Scuola alberghiera regionale di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli esercizi 1986 e 1987.
3. Alla copertura di Lire 1500 milioni, per l'anno 1985, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985; per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo delle disponibilità relative al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili, del bilancio pluriennale 1985/1987 della Regione.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 1500 milioni
Variazione in aumento
Cap. 37905 (di nuova istituzione)
" Spese per la realizzazione di un immobile da adibire a sede di Scuola alberghiera regionale "
- LR 11 dicembre 1985, n. 81 L. 1500 milioni
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.