Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 81 - Testo storico

Legge regionale n. 81 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Ulteriore finanziamento della spesa per l’applicazione della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, concernente: finanziamenti per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali.

Art. 1

Per l’attuazione delle finalitą previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84 č autorizzata, limitatamente all’anno 1983, la maggiore spesa di lire unmiliardoottocentomilioni.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 40550 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede mediante prelievo dal Capitolo 50050 " Fondo globale per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 1.800.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 40550 Spese per la realizzazione di presidi sanitari distrettuali L. 1.800.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.