Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 -
Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80
Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.
(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).
1. La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza alle persone anziane, inabili ed handicappate.
2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonché per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature. (1)
1. I contributi agli enti locali, di cui al precedente articolo possono essere concessi fino ad un importo massimo del 90 percento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, corredate della seguente documentazione:
a) domanda in carta libera sottoscritta da legale rappresentante dell'ente locale e copia dell'atto autorizzativo alla presentazione della domanda;
b) planimetria e stima delle aree nel caso di loro acquisizione, progetto esecutivo dell'opera ed eventuale titolo abilitativo (2);
c) documentazione dimostrativa degli oneri con l'indicazione delle modalità con le quali l'ente intende far fronte alla quota di spesa a proprio carico.
1. Il piano annuale delle opere da realizzare direttamente dalla Regione e da ammettere ai contributi di cui all'articolo precedente, è approvato, previo parere della commissione consiliare per i servizi sociali, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
2. Nel piano annuale sono fissati i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiari.
1. All'esame e all'approvazione dei progetti, all'appalto dei lavori e all'obbligo del rendiconto per le opere di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di opere pubbliche.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge previste in complessive lire 4 miliardi graveranno sui capitoli 22832 per lire 2.000.000.000 e 42560 per lire 2.000.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1990.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1990 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario relativo ai servizi a favore di persone anziane ed inabili.
3. Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 6.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese d'investimento) " L. 4.000.000.000
Variazione in aumento
Cap. 22832 " Contributi agli Enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali
Lire 2.000.000.000
Cap. 42560 " Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali
Lire 2.000.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Il comma 2 dell'articolo 1 era già stato sostituito dall'art.18, comma 2, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47, nel modo seguente:
"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonché per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature a condizione che in tale ultimo caso l'importo unitario sia superiore a euro 500.".
Precedentemente
Il comma 2 dell'art. 1 era stato sostituito dall'art. 16, comma 5, della L. R 12 gennaio 1999, n. 1, nel modo seguente:
"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1"
e sostituito dall'art. 30, comma 3, della L.R. 16 aprile 1997, n. 13, nel modo seguente:
"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1.".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:
"2. L'intervento della Regione si attua mediante la diretta assunzione di spese ovvero mediante la concessione di contributi in conto capitale, a fondo perduto, agli enti locali, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione - compresa l'acquisizione di aree - la ristrutturazione, l'ampliamento di stabili da adibire a centri diurni e notturni di assistenza, a comunità e micro-comunità, di cui agli articoli 9- 10- 11 e 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, " Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili " a centri di sostegno per handicappati.".
(2) Lettera così modificata dall'art. 18, comma 3, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:
"b) planimetria e stima delle aree - nel caso di loro acquisizione -, progetto esecutivo dell'opera;".