Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8

Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta.

(B.U. 24 marzo 1992, n. 13).

Art. 1

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in forza delle funzioni attribuitele dall'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, contribuisce al sostegno di una Fondazione, costituita ai sensi degli articoli 12 e 14 del codice civile, denominata "Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale" e indicata, negli articoli seguenti, con la sola parola "Fondazione". (01)

1bis. Al fine di favorire e valorizzare la divulgazione del patrimonio musicale in Valle d'Aosta, la Regione promuove, inoltre, forme di collaborazione con organismi, associazioni o enti che svolgano attività funzionali alle predette finalità e, in considerazione della particolare rilevanza dell'attività svolta, con l'Associazione Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, l'Associazione regionale cori Valle d'Aosta (A.R.CO.V.A.), l'Associazione Fédération des harmonies valdôtaines e l'Associazione Nos racines - Associazione gruppi folkloristici della Valle d'Aosta. (02)

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi con gli altri fondatori pubblici e con gli eventuali fondatori privati e a compiere, anche delegando all'uopo l'Assessore regionale alla pubblica istruzione, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) scopi della Fondazione sono lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale proprio della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura musicale in genere in Valle d'Aosta. I suddetti scopi sono perseguiti anche attraverso l'organizzazione e la gestione, tramite la Scuola di formazione ed orientamento musicale (SFOM), dei corsi di indirizzo amatoriale finalizzati alla divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale; (03)

b) la Fondazione dovrà avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori;

c) la Fondazione è amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e da eventuali altri fondatori pubblici e privati. I componenti di designazione regionale sono in numero non inferiore a due terzi del totale e detengono la maggioranza; (04)

d) il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro; (05)

e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, sono nominati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale) (1);

f) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione, previsti, dall'articolo 4, dai conferimenti degli altri fondatori pubblici e degli eventuali fondatori privati;

g) l'attività della Fondazione dovrà essere finanziata dalle rette degli allievi dei corsi di musica, dai frutti del patrimonio e dai contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6, oltre che da altri eventuali contributi o da liberalità di enti pubblici o di privati; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l'attività della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa;

h) per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione assumerà personale insegnante che dovrà dimostrare la piena conoscenza della lingua francese e che avrà con essa un rapporto di lavoro di natura privatistica; detto personale verrà scelto seguendo apposite graduatorie che dovranno essere formate sulla base dei titoli di studio, professionali ed artistici, e dei servizi precedentemente prestati, potendo prevedersi di accordare la preferenza, a parità di titoli, ai residenti in Valle d'Aosta. A tale proposito, ogni possibile priorità dovrà essere data al personale già utilizzato nell'ambito dei corsi regionali di musica finora organizzati dalla Regione;

i) dovrà essere previsto che l'organo di amministrazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale, nonché agli organi rappresentativi degli altri fondatori pubblici e ai privati, eventualmente membri della Fondazione, in cui si illustrino l'attività svolta e i risultati conseguiti;

l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione una parte di patrimonio netto proporzionale al valore del proprio conferimento e delle erogazioni successive.

Art. 3

1. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a prendere contatto con gli enti locali della Valle d'Aosta al fine di conoscere l'eventuale disponibilità a partecipare alla costituzione della Fondazione ed a presentare al Consiglio regionale, per l'approvazione, lo Statuto della stessa.

Art. 4

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione attraverso l'assegnazione di una somma capitale di lire 500.000.000.

Art. 5

1. La Regione, per la durata della Fondazione, eroga a favore della stessa un contributo annuo pari all'ammontare del canone annuo di locazione, agli oneri accessori, alle spese di riscaldamento e alle spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile sede della Fondazione.

2. L'erogazione di cui al comma uno cesserà a seguito dell'eventuale costituzione a titolo gratuito del diritto di uso di beni immobili di proprietà regionale con tutte le relative pertinenze ed arredi a favore della Fondazione.

Art. 6

1. La Regione eroga in favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima in misura non superiore al 90 per cento dell'ammontare della spesa per il personale indicata nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso e, comunque, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio. (1a)

1bis. Il piano del fabbisogno del personale deve essere comunicato all'Amministrazione regionale, per eventuali rilievi da formularsi entro quindici giorni dalla comunicazione, almeno quarantacinque giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione. (1b)

2. La Fondazione può inoltre fruire delle erogazioni previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, recante la concessione di contributi alle associazioni culturali valdostane, e dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente: "Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico".

3. La Regione può contribuire alle spese sostenute dalla Fondazione per l'attuazione di specifici progetti di carattere educativo e culturale di interesse regionale, per l'organizzazione di singole manifestazioni o convegni di comprovata importanza regionale, nazionale o internazionale. I criteri e le modalità di erogazione dei predetti contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale. (2)

Art. 6bis

(Intese e convenzioni con altre istituzioni) (2a)

1. La Fondazione può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di alta formazione artistica e musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché il coordinamento di attività di comune interesse.

2. In particolare, le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono l'oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche mediante il reciproco utilizzo del personale assunto.

Art. 7

1. Il conferimento di cui all'articolo 4 avviene in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della fondazione.

2. All'erogazione di cui al comma uno dell'articolo 5 si provvede annualmente sulla base della spesa effettivamente sostenuta nell'esercizio precedente.

3. Il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 1, è erogato in tre rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, fino al 30 per cento, entro il 31 maggio e la terza a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di istruzione, della rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio precedente. L'eventuale eccedenza corrisposta a titolo di acconto rispetto alle spese sostenute dall'Istituto è decurtata dalla terza rata dell'esercizio in corso. (2b)

Art. 8

1. Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della Fondazione ed ai conferimenti dei fondatori diretti a formarne il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.

Art. 9

1. La Giunta regionale è autorizzata a prendere contatto con la Curia vescovile di Aosta, proprietaria dell'immobile attualmente in uso all'Istituto musicale regionale, al fine di studiare, anche a seguito della stipula di apposita convenzione o di un contratto di locazione, le modalità di utilizzo di tale immobile da parte dell'istituenda Fondazione.

Art. 9bis

(Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale) (3)

1. Per gli iscritti ai corsi di alta formazione artistica e musicale dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario costituisce un tributo proprio della Regione il cui gettito è interamente devoluto all'erogazione di borse di studio, di prestiti d'onore, nonché degli altri benefici previsti dalla normativa vigente.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato per l'anno accademico 2008/2009 in euro 78,71.

4. La Giunta regionale provvede annualmente, con propria deliberazione, all'aggiornamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in base al tasso di inflazione programmato.

Art. 9ter

(Oggetto e versamento) (4)

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio di alta formazione artistica e musicale presso l'Istituto musicale pareggiato di Aosta.

2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata in un'unica soluzione alla Regione.

3. La riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può, con deliberazione della Giunta regionale, essere delegata all'Istituto musicale pareggiato di Aosta sulla base di apposita convenzione recante, in particolare:

a) le modalità di riscossione;

b) i tempi e le modalità per il trasferimento delle somme introitate;

c) i dati relativi alle riscossioni effettuate.

4. La convenzione di cui al comma 3 può altresì prevedere la gestione, da parte dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta, del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

Art. 9quater

(Esoneri e rimborsi) (5)

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla normativa vigente, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

2. La Giunta regionale può esonerare, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa altre eventuali categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

3. Le modalità dell'eventuale rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10

1. L'onere di lire 500.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, graverà sull'istituendo capitolo 57489 "Spese per il conferimento della dotazione della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1992 e trova copertura mediante utilizzo per lire 410 milioni del capitolo 69000 a valere sull'apposito accantonamento (cod. F. 2.2.) di cui all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno 1992; per ulteriori lire 90 milioni del capitolo 69020 a valere sull'accantonamento concernente:

"Casa dello studente" (cod. F. 1.2.) di cui al suddetto allegato n. 8; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 910.000.000.

2. L'onere di cui al comma uno dell'articolo 5, erogato a decorrere dall'esercizio 1993 e valutato in lire 60.000.000 annue, graverà sull'istituendo capitolo 57490 " Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta ". Analogamente graverà sul capitolo 57490 l'onere di cui al comma uno dell'articolo 6, valutato per l'anno 1992 in lire 5.000.000, per l'anno 1993 in lire 350.000.000 ed in annue lire 1.500.000.000 a decorrere dal 1994. Gli oneri sopraindicati trovano copertura mediante riduzione di pari somma dagli stanziamenti iscritti al capitolo 55220 " Spese per il funzionamento dell'istituto musicale Regionale " del bilancio per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dal 1993 ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari di cui al comma due si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 11

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione:

Cap. 55220 " Spese per il funzionamento dell'Istituto musicale regionale " lire 5.000.000

cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 410.000.000

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento lire 90.000.000

Totale in diminuzione lire 505.000.000

b) in aumento:

Programma: 2.2.4.08.

Codificazione: 2.1.2.4.2.3.08.06.07.

Cap. 57489 (di nuova istituzione)

" Spese per il conferimento della dotazione della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta

- Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 " lire 500.000.000

Programma: 2.2.4.08.

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.08.06.07.

Cap. 57490 (di nuova istituzione)

"Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta

- Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 " lire 5.000.000

Totale in aumento lire 505.000.000

(01) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in forza delle funzioni attribuitele dall'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, contribuisce al sostegno di una Fondazione, costituita ai sensi degli articoli 12 e 14 del codice civile, denominata "Istituto musicale della Valle d'Aosta" e indicata, negli articoli seguenti, con la sola parola " Fondazione ".

(02) Comma aggiunto dell'art. 6, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 22.

(03) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 3, lettera a), della L.R. 18 luglio 2012, n. 22.

Nella formulazione originaria la lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"a) scopi della Fondazione dovranno essere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale propria della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura musicale in genere in Valle d'Aosta. I suddetti scopi saranno perseguiti, fra l'altro, attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi, di indirizzo sia professionale che amatoriale, finalizzati in particolare all'utilizzazione degli allievi per attività di divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale;".

(04) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 3, lettera b), della L.R. 18 luglio 2012, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"c) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri fondatori pubblici, oltre che dagli eventuali fondatori privati. I componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore ad un terzo del totale e, assieme a quelli designati dagli altri fondatori pubblici, dovranno, comunque, detenere la maggioranza. Lo statuto potrà prevedere la nomina di un organo più ristretto per i compiti di ordinaria gestione amministrativa. La Fondazione dovrà inoltre essere dotata di un organo deputato ai compiti di direzione tecnica;".

(05) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 3, lettera c), della L.R. 18 luglio 2012, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"d) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione;".

(1) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1

Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, saranno scelti dal Consiglio regionale con voto limitato che garantisca la presenza della minoranza secondo le procedure previste dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, concernente: " Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale", fra le persone in possesso di diploma di laurea, di conservatorio musicale o di istituto musicale della Valle d'Aosta e che comunque presentino caratteristiche di esperienza specifica nel settore;".

(1a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Il comma 1 dell'articolo 6 era già stato sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3, nel modo seguente:

"1. La Regione eroga in favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima in misura non superiore al 90 per cento dell'ammontare della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio precedente e, comunque, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio."

e, precedentemente, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 9 dicembre 2010, n. 38, nel modo seguente:

"1. La Regione eroga a favore della Fondazione un contributo annuo, a decorrere dall'anno 1992, a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima. I criteri e le modalità per la concessione del contributo annuo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, secondo il sistema della quota capitaria ovvero in relazione diretta al numero di allievi della Fondazione.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. La Regione eroga a favore della Fondazione un contributo annuo, a decorrere dall'anno 1992, a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima.".

(1b) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(2) Comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 6 recitava:

"3. Contributi straordinari per scopi determinati o per singole manifestazioni o convegni di comprovata importanza, organizzati dalla Fondazione, possono essere disposti con successive leggi regionali.".

(2a) Articolo inserito dall'art.6, comma 4, della L.R. 18 luglio 2012, n. 22.

(2b) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 5, della L.R. 18 luglio 2012, n. 22.

Il comma 3 dell'articolo 7 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 9 dicembre 2010, n. 38:

"3. Il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 1, è erogato per ciascun anno solare in due rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, a saldo, entro il 31 agosto.".

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 7 recitava.

"3. Il contributo annuo di cui al comma uno dell'articolo 6 è erogato in due rate: la prima, per almeno il 50 percento, entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno.".

(3) Articolo inserito dall'art. 47, comma 2, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

(4) Articolo inserito dall'art. 47, comma 3, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

(5) Articolo inserito dall'art. 47, comma 4, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.