Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 - Testo storico
Legge regionale n. 8 del 17 03 1992
Bollettino ufficiale 24 3 1992 n. 13
Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta.
1. La Regione autonoma Valle d’Aosta, in forza delle funzioni attribuitele dall’articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, contribuisce al sostegno di una Fondazione, costituita ai sensi degli articoli 12 e 14 del codice civile, denominata " Istituto musicale della Valle d’Aosta " e indicata, negli articoli seguenti, con la sola parola " Fondazione ".
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi con gli altri fondatori pubblici e con gli eventuali fondatori privati e a compiere, anche delegando all’uopo l’Assessore regionale alla pubblica istruzione, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:
a) scopi della Fondazione dovranno essere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale propria della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell’arte e della cultura musicale in genere in Valle d’Aosta. I suddetti scopi saranno perseguiti, fra l’altro, attraverso l’organizzazione e la gestione di corsi, di indirizzo sia professionale che amatoriale, finalizzati in particolare all’utilizzazione degli allievi per attività di divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale;
b) la Fondazione dovrà avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell’atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori;
c) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri fondatori pubblici, oltre che dagli eventuali fondatori privati. I componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore ad un terzo del totale e, assieme a quelli designati dagli altri fondatori pubblici, dovranno, comunque, detenere la maggioranza. Lo statuto potrà prevedere la nomina di un organo più ristretto per i compiti di ordinaria gestione amministrativa. La Fondazione dovrà inoltre essere dotata di un organo deputato ai compiti di direzione tecnica;
d) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull’amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione;
e) i componenti dell’organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, saranno scelti dal Consiglio regionale con voto limitato che garantisca la presenza della minoranza secondo le procedure previste dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, concernente: " Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale ", fra le persone in possesso di diploma di laurea, di conservatorio musicale o di istituto musicale della Valle d’Aosta e che comunque presentino caratteristiche di esperienza specifica nel settore;
f) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione, previsti, dall’articolo 4, dai conferimenti degli altri fondatori pubblici e degli eventuali fondatori privati;
g) l’attività della Fondazione dovrà essere finanziata dalle rette degli allievi dei corsi di musica, dai frutti del patrimonio e dai contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6, oltre che da altri eventuali contributi o da liberalità di enti pubblici o di privati; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l’attività della Fondazione o per l’incremento del patrimonio della stessa.
h) per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione assumerà personale insegnante che dovrà dimostrare la piena conoscenza della lingua francese e che avrà con essa un rapporto di lavoro di natura privatistica; detto personale verrà scelto seguendo apposite graduatorie che dovranno essere formate sulla base dei titoli di studio, professionali ed artistici, e dei servizi precedentemente prestati, potendo prevedersi di accordare la preferenza, a parità di titoli, ai residenti in Valle d’Aosta. A tale proposito, ogni possibile priorità dovrà essere data al personale già utilizzato nell’ambito dei corsi regionali di musica finora organizzati dalla Regione;
i) dovrà essere previsto che l’organo di amministrazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale, nonché agli organi rappresentativi degli altri fondatori pubblici e ai privati, eventualmente membri della Fondazione, in cui si illustrino l’attività svolta e i risultati conseguiti;
l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione una parte di patrimonio netto proporzionale al valore del proprio conferimento e delle erogazioni successive.
1. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a prendere contatto con gli enti locali della Valle d’Aosta al fine di conoscere l’eventuale disponibilità a partecipare alla costituzione della Fondazione ed a presentare al Consiglio regionale, per l’approvazione, lo Statuto della stessa.
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione attraverso l’assegnazione di una somma capitale di lire 500.000.000.
1. La Regione, per la durata della Fondazione, eroga a favore della stessa un contributo annuo pari all’ammontare del canone annuo di locazione, agli oneri accessori, alle spese di riscaldamento e alle spese relative all’ordinaria manutenzione dell’immobile sede della Fondazione.
2. L’erogazione di cui al comma uno cesserà a seguito dell’eventuale costituzione a titolo gratuito del diritto di uso di beni immobili di proprietà regionale con tutte le relative pertinenze ed arredi a favore della Fondazione.
1. La Regione eroga a favore della Fondazione un contributo annuo, a decorrere dall’anno 1992, a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima.
2. La Fondazione può inoltre fruire delle erogazioni previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, recante la concessione di contributi alle associazioni culturali valdostane, e dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente: " Interventi regionali per l’attività delle bande musicali e per l’attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico ".
3. Contributi straordinari per scopi determinati o per singole manifestazioni o convegni di comprovata importanza, organizzati dalla Fondazione, possono essere disposti con successive leggi regionali.
1. Il conferimento di cui all’articolo 4 avviene in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della fondazione.
2. All’erogazione di cui al comma uno dell’articolo 5 si provvede annualmente sulla base della spesa effettivamente sostenuta nell’esercizio precedente.
3. Il contributo annuo di cui al comma uno dell’articolo 6 è erogato in due rate: la prima, per almeno il 50 percento, entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno.
1. Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della Fondazione ed ai conferimenti dei fondatori diretti a formarne il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a prendere contatto
con la Curia vescovile di Aosta, proprietaria dell’immobile attualmente in uso all’Istituto musicale regionale, al fine di studiare, anche a seguito della stipula di apposita convenzione o di un contratto di locazione, le modalità di utilizzo
di tale immobile da parte dell’istituenda Fondazione.
1. L’onere di lire 500.000.000, derivante dall’applicazione dell’articolo 4 della presente legge, graverà sull’istituendo capitolo 57489 " Spese per il conferimento della dotazione della Fondazione Istituto musicale della Valle
d’Aosta " del bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio 1992 e trova copertura mediante utilizzo per lire
410 milioni del capitolo 69000 a valere sull’apposito accantonamento ( cod. F. 2.2.) di cui all’allegato n. 8 al bilancio di
previsione per l’anno 1992; per ulteriori lire 90 milioni del capitolo 69020 a valere sull’accantonamento concernente:
" Casa dello studente "( cod. F. 1.2.) di cui al suddetto allegato n. 8; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 910.000.000.
2. L’onere di cui al comma uno dell’articolo 5, erogato a decorrere dall’esercizio 1993 e valutato in lire 60.000.000 annue, graverà sull’istituendo capitolo 57490 " Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta ". Analogamente graverà sul capitolo
57490 l’onere di cui al comma uno dell’articolo 6, valutato per l’anno 1992 in lire 5.000.000, per l’anno 1993 in lire 350.000.000 ed in annue lire 1.500.000.000 a decorrere
dal 1994. Gli oneri sopraindicati trovano copertura mediante riduzione di pari somma dagli stanziamenti iscritti al capitolo 55220 " Spese per il funzionamento dell’istituto musicale Regionale " del bilancio per l’anno 1992 e pluriennale 1992/ 1994.
3. A decorrere dal 1993 ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari di cui al comma due si provvederà
con l’approvazione della legge di bilancio, ai sensi
dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte spesa
a) in diminuzione:
Cap. 55220 " Spese per il funzionamento dell’Istituto musicale regionale " lire 5.000.000
cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 410.000.000
cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento lire 90.000.000
Totale in diminuzione lire 505.000.000
b) in aumento:
Programma: 2.1.2.4.2.3.08.06.07.
Cap. 57489 (di nuova istituzione)
" Spese per il conferimento della dotazione della Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta
- Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 " lire 500.000.000
Programma: 2.2.4.08.
Codificazione: 2.1.1.6.2.2.08.06.07.
Cap. 57490 (di nuova istituzione)
" Contributo annuo per il funzionamento della fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta
- Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 " lire 5.000.000
Totale in aumento lire 505.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.