Legge regionale 15 gennaio 1990, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 15 01 1990

Bollettino ufficiale 16 01 1990 n. 0003 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 19 01 1990 N. 0001

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 e del pluriennale 1990/1992 (Legge finanziaria per gli anni 1990/1992).

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 1

(Trasferimenti finanziari ai Comuni)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 sono determinati, per il triennio 1990/ 1992, rispettivamente in Lire 18.513 milioni per l’anno 1990 e in complessive Lire 33.333 milioni per gli anni 1991/ 1992 (cap. 22700).

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale indicata al primo comma, la spesa corrente e le altre entrate correnti dei Comuni, consolidate su base regionale, sono fissate nei seguenti importi:

TABELLA RISTRUTTURATA

Anno Spesa corrente in milioni di lire Altre entrate correnti in milioni di lire

1990 122.759 112.491

1991 130.124 119.289

1992 137.931 126.446

3. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale indicata al primo comma, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 500 milioni a titolo di finanziamento " una tantum " di spese correnti per l’assestamento del bilancio preventivo dei Comuni (cap. 22.718).

4. I trasferimenti finanziari in conto capitale ai Comuni per l’attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 come modificata dall’articolo 8 della Legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 sono determinati per il triennio 1990/ 1992 rispettivamente in lire 46800 milioni per l'anno 1990 ed in lire 99.291 milioni per gli anni 1991 e 1992 (cap. 22701).

5. Per l’erogazione nell’anno 1990 di contributi a favore di Comuni per spese straordinarie a carattere eccezionale

è autorizzata la spesa complessiva di Lire 217 milioni (cap. 22702).

Art. 2

(Trasferimenti finanziari alle Comunità Montane)

1. I trasferimenti finanziari alle Comunità Montane di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91, sono determinati, per l’anno 1990, in complessive Lire 3.952 milioni (cap. 22710 per Lire 2.200 milioni, cap. 22712 per Lire 712 milioni e cap. 22715 per Lire 1.040 milioni).

Art. 3

(Interventi per l’accesso al credito

della Cassa Depositi e Prestiti)

1. Per gli interventi atti a favorire l’accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti da parte degli Enti locali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, è autorizzata la spesa di Lire 1.000 milioni per l’anno 1990 (cap. 22795).

Art. 4

(Trasferimenti ai Comuni per la costituzione

di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, sono determinati, per l’anno 1990, in complessive Lire 500 milioni (cap. 22870), ripartiti nei seguenti settori di intervento:

- sedi di ufficio e servizi pubblici istituzionali

Lire 200 milioni

- patrimonio immobiliare a scopo abitativo sociale

Lire 200 milioni

- recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico

Lire 50 milioni

- acquisizione di terreni e alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive

Lire 50 milioni

Art. 5

(Finanziamento del Fondo Regionale

Investimenti Occupazione - FRIO)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 60, di complessive Lire 56.300 milioni per gli anni 1990 e 1991 quale finanziamento del programma triennale 1989/ 1991 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione è così ripartita (capitolo 22890):

anno 1990 Lire 10.000 milioni

anno 1991 Lire 46.300 milioni

2. Per la realizzazione del programma triennale 1990/ 1992 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 come modificata dalle leggi regionali 6 maggio 1987, n. 35, 18 dicembre 1987, n. 105 e 8 agosto 1989, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 63.000 milioni di cui Lire 12.600 milioni a carico dell’anno 1990 (cap. 22890).

3. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 bis della legge regionale di cui al secondo comma, come integrata

con legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa complessiva di Lire 2.700 milioni così ripartita:

capitolo 24005 per Lire 100 milioni

capitolo 22892 per Lire 2.600 milioni

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI OPERE DI RISANAMENTO E DI TUTELA

DALL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 6

(Piano regionale di risanamento delle acque)

1. Per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge regionale 6 agosto 1985, n. 61 e all’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105 concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 ed integrazioni del programma triennale 1987/ 89 ( FRIO), è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa complessiva di Lire 3.000 milioni (cap. 22730 per Lire 1.000 milioni e cap. 29800 per Lire 2.000 milioni).

Art. 7

(Interventi per la copertura di tetti in lose di pietra)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, come modificata dalla legge regionale 12

agosto 1987, n. 75

, concernente norme per la copertura dei tetti in lose di pietra è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 4.500 milioni (cap. 25300).

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER EVENTI CALAMITOSI

Art. 8

(Interventi per la protezione civile)

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, primo e secondo comma, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 concernente gli interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di complessive Lire 650 milioni così ripartita:

cap. 27110 Lire 550 milioni

cap. 27120 Lire 100 milioni

2. La dotazione del Fondo di Solidarietà regionale di cui all’articolo 28, comma secondo, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 è determinata, per l’anno 1990, in Lire 3.000 milioni (cap. 50790).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA

DEL SUOLO, FORESTAZIONE E DIFESA

DEI BOSCHI, PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 9

(Conservazione dell’ambiente agricolo montano)

1. Per la conservazione dell’ambiente agricolo montano di cui al titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 1.000 milioni (cap. 28210).

Art. 10

(Recupero ambientale di aree naturali degradate)

1. Per gli interventi di recupero ambientale di aree naturali degradate previste dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 300 milioni (cap. 28220).

Art. 11

(Difesa dei boschi dagli incendi)

1. L’autorizzazione di spesa di complessive Lire 3.000 milioni recata dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 come modificata dalle leggi regionali 19 agosto 1984, n. 45 e 29 dicembre 1986, n. 73, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi, è attribuita per l’anno 1990 al capitolo 28900.

Art. 12

(Corpo forestale Valdostano -

Indennità mensile di alloggio)

1. Per le indennità di affitto al Corpo Forestale Valdostano non fruente di alloggio in caserma, di cui alla legge regionale 5 novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 103.400.000 (cap. 29130).

Art. 13

(Protezione della flora alpina)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 come modificata dalla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 2, concernente interventi per la protezione della flora alpina, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 500 milioni (cap. 29350).

Art. 14

(Gestione del canile regionale)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 27 luglio 1989, n. 43, concernente il contributo annuo ad una associazione protezionistica per la gestione del canile regionale è rideterminata a decorrere dall’anno 1990, in Lire 133 milioni (cap. 29360).

Art. 15

(Stabilimento ittico di Morgex)

1. Per gli interventi di ristrutturazione definitiva dello stabilimento ittico di Morgex previsti dalla legge regionale 7 maggio 1985, n. 21, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 15 milioni (cap. 30260).

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

E ZOOTECNIA

Art. 16

(Interventi in materia di agricoltura)

1. Le autorizzazioni di spesa per i seguenti interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, e dal regolamento CEE n. 1944 del 30 giugno 1981, concernente l’adattamento e la modernizzazione della produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia, sono determinate, per l’anno 1990, in complessive Lire 55.950 milioni:

a) Contributi in c/ interessi su prestiti di conduzione e di anticipazione nel settore agricolo per Lire 950 milioni (cap. 31010);

b) rimborso contributi agricoli unificati per Lire 350 milioni (cap. 31205);

c) mezzi tecnici per Lire 2.800 milioni (cap. 32110);

d) opere di miglioramento fondiario per Lire 45.050 milioni (cap. 32220 per Lire 34.050 milioni e cap. 32230 per Lire 11.000 milioni);

e) zootecnia per complessive Lire 6.700 milioni (cap. 33840 per Lire 1.100 milioni cap. 33870 per Lire 1.500 milioni e cap. 33880 per Lire 4.100 milioni);

f) contributi per danni causati da eventi calamitosi per Lire 100 milioni (cap. 35300).

Art. 17

(Riordino Fondiario)

1. Per gli interventi di cui all’articolo 21 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70, relativa allo sviluppo del riordino fondiario, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 800 milioni (cap. 31210).

Art. 18

(Interventi per il risanamento dei danni

alla produzione agricola)

1. Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1985, n. 71, concernente contributi per il risanamento dei danni recati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 1 milione (cap. 32600).

Art. 19

(servizio di assistenza tecnico - economico - sociale)

1. Per le attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio di assistenza tecnico - economico - sociale per l’agricoltura ( SATES ) dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di complessive Lire 1.339 milioni (cap. 33450 per Lire 139 milioni e cap. 33455 per Lire 1.200 milioni).

Art. 20

(Consorzio Interregionale per la formazione

dei divulgatori agricoli)

1. L’autorizzazione di spesa di Lire 20 milioni recata dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 87, concernente il funzionamento del Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, è sospesa per l’anno 1990 (cap. 33460).

Art. 21

(Miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma secondo, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, concernente l’applicazione del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie, la spesa per l’anno 1990 è determinata in complessive Lire 5.755 milioni così suddivisa:

cap. 34905 Lire 3.000 milioni

cap. 34910 Lire 300 milioni

cap. 34915 Lire 10 milioni

cap. 34920 Lire 135 milioni

cap. 34925 Lire 50 milioni

cap. 34930 Lire 10 milioni

cap. 34935 Lire 50 milioni

cap. 34945 Lire 2.200 milioni

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 22

(Cooperazione in agricoltura)

1. Per gli interventi regionali in materia di agricoltura nel settore della cooperazione previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di complessive Lire 17.200 milioni così suddivisa:

cap. 35712 Lire 11.600 milioni

cap. 35713 Lire 5.600 milioni

Art. 23

(Cooperazione nel settore del riordino fondiario)

1. Per gli interventi di promozione e sviluppo del riordino fondiario previsti dall’articolo 18 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 30 milioni (cap. 35714).

Art. 24

(Interventi finanziari a favore di società cooperative

di produzione e lavoro, consumo, trasporto o miste)

1. Per gli interventi a favore della cooperazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa complessiva di Lire 320 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 300 milioni per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 (cap. 35737);

b) quanto a Lire 20 milioni per gli interventi di cui all’articolo 7 (cap. 35740).

Art. 25

(Funzionamento del Comitato tecnico della

commissione regionale per la cooperazione)

1. L’autorizzazione di spesa recata dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, concernenti il funzionamento del comitato tecnico e della commissione regionale per la cooperazione, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 6 milioni (cap. 35747).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 26

(Finanziamenti per la lavorazione del marmo

e delle pietre affini)

1. Per la concessione di contributi per attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 51, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 700 milioni (cap. 36020).

Art. 27

(Interventi per l’insediamento di attività industriali)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 febbraio 1988, n. 12, concernente interventi finanziari per l’insediamento di attività industriali nel Comune di Gressan tramite la Società Finanziaria Regionale, è autorizzata la reiscrizione della somma di Lire 1.000 milioni (cap. 36400) per l’anno 1990, somma utilizzata per il finanziamento della legge regionale 17 giugno 1988, n. 53 concernente la realizzazione di una struttura alberghiera in Gressoney - La - Trinité.

Art. 28

(Interventi atti a favorire il traffico commerciale

diretto all’autoporto di Pollein)

1. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 8, comma secondo, della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi atti a favorire il traffico commerciale diretto dall’autoporto di Pollein, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 2.600 milioni (cap. 36470).

Art. 29

(Interventi su beni immobili da destinare

al settore industriale)

1. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 30.000 milioni (cap. 36300).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 30

(Finanziamento delle attività delle imprese artigiane)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, come modificata dalle leggi regionali 28 dicembre 1979, n. 86, 30 gennaio 1981, n. 11, 9 giugno 1981, n. 30, 6 agosto 1985, n. 60, 10 agosto 1987, n. 66 e 17 giugno 1988, n. 50, concernente contributi per le attività delle imprese artigiane, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 2.000 milioni (cap. 36660).

Art. 31

(Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani)

1. Per gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti artigiani di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa complessiva di Lire 1.000 milioni (cap. 36730 Lire 500 milioni e cap. 36735 Lire 500 milioni).

Art. 32

(Funzionamento della Commissione regionale

e dell’ufficio elettorale per l’artigianato)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, articoli 9 e 13, concernente la nuova disciplina dell’artigianato, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 25 milioni (cap. 36755).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 33

(Interventi finanziari per lo sviluppo

del turismo escursionistico)

1. L’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna, è rideterminata, per l’anno 1990, in complessive Lire 210 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 150 milioni per gli interventi di cui all’articolo 3, primo e secondo comma (cap. 37175);

b) quanto a Lire 10 milioni per gli interventi di cui all’articolo 3, ultimo comma (cap. 37180);

c) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all’articolo 4 (cap. 37190).

Art. 34

(Interventi nel settore del turismo e del tempo libero)

1. Per la concessione di contributi a istituzioni ed organismi vari nel settore del turismo e del tempo libero, di cui alla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 14, e di cui alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 51, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 5.000 milioni (cap. 37200 Lire 3.000 milioni e cap. 37220 Lire 2.000 milioni).

Art. 35

(Contributo all’Associazione Sport invernali Valle d’Aosta)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 15 aprile 1987, n. 33, concernente contributi all’Associazione Sport invernali Valle d’Aosta ( ASIVA ) per l’attività inerente alla formazione professionale, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 95 milioni (cap. 37430).

Art. 36

(Funzionamento dell’Associazione Valdostana

Maestri di sci)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 concernente la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa complessiva di Lire 360 milioni così suddivisa:

cap. 37450 Lire 210 milioni

cap. 37455 Lire 150 milioni

Art. 37

(Interventi finanziari per l’innevamento artificiale)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma terzo, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 4.400 milioni (cap. 37504).

Art. 38

(Provvidenze per la gestione di piste per lo sci di fondo) 1. Ai sensi dell’articolo 8, comma secondo, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente interventi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, la spesa per l’anno 1990 è determinata in complessive Lire 470 milioni, così suddivisa:

cap. 37506 Lire 250 milioni

cap. 37507 Lire 50 milioni

cap. 37508 Lire 150 milioni

cap. 37509 Lire 20 milioni

Art. 39

(Sospensione finanziamenti straordinari

alle società funiviarie)

1. L’autorizzazione di spesa di Lire 1000 milioni recata dalla legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 per gli interventi di cui all’articolo 2 concernenti contributi straordinari di sostegno alle Società funiviarie è sospesa per l’anno 1990 (cap. 37525).

Art. 40

(Interventi finanziari per infrastrutture ricreativo - sportive) 1. La spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive è determinata, per l’anno 1990, ai sensi dell’articolo 9, comma secondo, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, in Lire 8.000 milioni (cap. 22845 per Lire 1.000 milioni e cap. 37575 per Lire 7.000 milioni).

TITOLO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 41

(Provvidenze per la fruizione di servizi

di trasporto pubblico)

1. Per gli interventi previsti dall’articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 49, concernente disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 600 milioni (cap. 38025).

Art. 42

(Formazione del piano regionale integrato dei trasporti)

1. Per le finalità di cui all’articolo 21 della legge regionale

24 agosto 1982, n. 38

concernente l’esercizio e la gestione economico - finanziaria dei trasporti collettivi, è autorizzata per l’anno 1990, la spesa di Lire 10 milioni (cap. 38030).

Art. 43

(Interventi per l’attività di autotrasporti merci

in conto terzi)

1. Per gli interventi di contribuzione in conto capitale per lo sviluppo dell’attività di autotrasporto merci in conto terzi, previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 59, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 200 milioni (cap. 38035).

Art. 44

(Gestione economico - finanziaria del collegamento

funiviario Aosta - Pila)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 51 concernente la gestione economico - finanziaria del collegamento funiviario Aosta - Pila, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 1000 milioni (cap. 38092).

Art. 45

(Finanziamenti per la realizzazione del collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra) 1. L’autorizzazione di spesa recata dalle leggi regionali 13 dicembre 1984, n. 68 e 8 agosto 1989, n. 62, concernenti interventi per la realizzazione del collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 4.000 milioni (cap. 38095).

TITOLO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

RISORSE ENERGETICHE

Art. 46

(Interventi finanziari per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, come integrata dalla legge regionale 16 maggio 1988, n. 35, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa complessiva di Lire 1.570 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all’articolo 16 (cap. 38225);

b) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all’articolo 15 (cap. 38268);

c) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all’articolo 15 bis (cap. 38269);

d) quanto a Lire 20 milioni per gli interventi di cui all’articolo 18 (cap. 38270);

e) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all’articolo 16 comma primo (cap. 38272).

TITOLO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA

SOCIO - ASSISTENZIALE

Art. 47

(Abrogazione dell’autorizzazione di spesa per l’assistenza ai nefropatici)

1. L’autorizzazione di spesa di Lire 15 milioni recata dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 come modificata dall’articolo 48 della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 1, concernente l’assistenza ai nefropatici, è abrogata a decorrere dall’anno 1990 (cap. 40900).

Art. 48

(Contributi alle associazioni di ex combattenti ed

ex internati operanti in Valle d’Aosta)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 82 concernente contributi alle associazioni di ex combattenti ed ex internati operanti in Valle d’Aosta, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 15 milioni (cap. 42020).

Art. 49

(Abrogazione del finanziamento alla sezione di Aosta dell’Istituto Nazionale della Nutrizione)

1. L’autorizzazione di spesa di Lire 1,5 milioni recata dalla legge regionale 9 novembre 1962, n. 21, concernente contribuzioni alla Sezione di Aosta dell’Istituto Nazionale della Nutrizione, è abrogata a decorrere dall’anno 1990 (cap. 42650).

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 50

(Provvidenze per la fornitura gratuita dei

testi scolastici nelle scuole elementari della Regione)

1. Per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare ai sensi della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 240 milioni (cap. 44100).

Art. 51

(Provvidenze per il diritto allo studio

nell’ambito universitario)

1. L’autorizzazione di spesa di Lire 500 milioni recata dalla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 concernente interventi regionali per il diritto allo studio nell’ambito universitario è così ripartita per l’anno 1990:

cap. 44210 Lire 100 milioni

cap. 44220 Lire 400 milioni

Art. 52

(Interventi a carattere scolastico)

1. Per favorire il diritto allo studio e l’aggiornamento professionale e culturale del personale direttivo e docente è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di complessive Lire 666 milioni (cap. 44200 per Lire 296 milioni, cap. 44700 per Lire 100 milioni e cap. 44710 per Lire 270 milioni).

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ

CULTURALI E SCIENTIFICHE

Art. 53

(Provvidenze a favore di biblioteche

e di sistemi bibliotecari)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 luglio 1976, n. 30 concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa complessiva di Lire 1.500 milioni (cap. 22862 per Lire 100 milioni, cap. 22864 per Lire 650 milioni e cap. 45800 per Lire 750 milioni).

Art. 54

(Finanziamento per iniziative culturali e scientifiche)

1. È autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di complessive Lire 4.080 milioni destinata:

a) quanto a Lire 870 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 46100);

b) quanto a Lire 100 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);

c) quanto a Lire 600 milioni per l’acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 46200);

d) quanto a Lire 600 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 46250);

e) quanto a Lire 1.910 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350 per Lire 400 milioni, cap. 46355 per Lire 260 milioni e cap. 46360 per Lire 1.250 milioni).

Art. 55

(Finanziamento di iniziative musicali)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente l’attività delle bande musicali e l’attuazione di corsi di orientamento musicale, è determinata, per l’anno 1990, in Lire 150 milioni (cap. 46270).

Art. 56

(Contributi all’Istituto Regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi)

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma terzo, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 come modificata dalla legge regionale 3 luglio 1989, n. 40, concernente l’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, l’autorizzazione di spesa è determinata, per l’anno 1990, in Lire 400 milioni (cap. 46420).

TITOLO XV

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 57

(Interventi finanziari nel settore

della formazione professionale)

1. Ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di complessive Lire 23.000 milioni per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa:

cap. 49000 Lire 10.500 milioni

cap. 49010 Lire 12.500 milioni

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

FINANZIAMENTI REGIONALI

SOSTITUTIVI DI INTERVENTI STATALI

Art. 58

(Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali)

1. A fronte delle minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato in relazione alla manovra di contenimento della spesa pubblica dei seguenti interventi:

a) piano forestale nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 articolo 6 per complessive Lire 805 milioni così ripartite:

- Trasferimenti agli Enti locali

Lire 150 milioni cap. 22752;

- Spese dirette

Lire 500 milioni Cap. 28785;

- Trasferimenti a privati

Lire 155 milioni cap. 28795;

b) Trasporti pubblici locali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 per complessive Lire 14.850 milioni di cui:

a) Ripiano disavanzo di esercizio di cui all’articolo 9

Lire 14.350 ml. cap. 38021;

b) Fondo per gli investimenti

Lire 500 ml. cap. 38051;

c) Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - parte corrente - per complessive

Lire 22.305 ml. cap. 39402;

d) Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n¿ 405 articolo 5 e 22 maggio 1978, n. 194 articolo 3, per complessive Lire 1.700 milioni così ripartite:

a) spese dirette

Lire 100 ml. cap. 42455;

b) trasferimenti all’Unità Sanitaria Locale

Lire 1.600 ml. cap. 42505;

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 59

(Funzionamento dei gruppi consiliari)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 concernente il funzionamento dei gruppi consiliari è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 312 milioni (cap. 20020).

Art. 60

(Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 5 novembre 1980, n. 45 come modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 17 e 20 maggio 1987, n. 38, concernente contributi al Circolo Ricreativo Ente Regione per attività ricreative, sportive e assistenziali, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 45 milioni (cap. 23120).

Art. 61

(Interventi finanziari per l’acquisto di beni immobili

mite partecipazione ai pubblici incanti)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 maggio 1989, n. 26 concernente l’acquisto di beni immobili tramite partecipazione ai pubblici incanti è ripartita in annue Lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 (cap. 23250).

Art. 62

(Interventi finanziari per la costruzione di edifici di culto)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, Capo I, concernente la costruzione di edifici di culto, è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di Lire 450 milioni (cap. 23620).

2. L’autorizzazione di spesa di Lire 100 milioni recata dal Capo II della legge sopraindicata è sospesa per l’anno 1990 (cap. 23625).

Art. 63

(Interventi finanziari per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 maggio 1989, n. 25 concernente l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa è ripartita per gli anni 1990 e 1991 in annue Lire 2.000 milioni (cap. 23260).

Art. 64

(Finanziamento di iniziative nel settore

della protezione civile)

1. Per le iniziative nel settore della protezione civile è autorizzata, per l’anno 1990, ai sensi dell’articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70, la spesa di Lire 80 milioni (cap. 23944).

Art. 65

(Finanziamento del piano triennale di politica del lavoro)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 concernente il finanziamento del piano di politica del lavoro per il triennio 1989/ 1991 è ripartita in annue Lire 3.000 milioni per gli anni 1990 e 1991 (cap. 23890).

Art. 66

(Finanziamento del servizio del Corpo Valdostano

dei Vigili del Fuoco Volontari)

1. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 29 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 concernente la dotazione di materiale per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari, è rideterminata, per l’anno 1990, in Lire 400 milioni (cap. 24002)

Art. 67

(Finanziamento del programma di attività della

Consulta regionale per la condizione femminile)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 come modificata dalle leggi regionali 19 aprile 1985, n. 15 e 2 gennaio 1989, n. 4, concernente il programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, è autorizzata, per l’anno 1990 la spesa di Lire 70 milioni (cap. 47360).

Art. 68

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 573.612.900.000 nel triennio 1990/ 1992, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1990/ 1992, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella " Allegato A ".

Art. 69

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.