Legge regionale 29 gennaio 1988, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 29 01 1988

Bollettino ufficiale 04 03 1988 n. 4, 3°SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0004 del 25 02 1988.

Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

Art. 1

(Rifinanziamento fondi di rotazione)

1. La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia è rifinanziata per l'esercizio 1987 con uno stanziamento di lire 7.000 milioni.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. L'onere di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 25355 della parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987;

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertamento della maggiore entrata di lire 7.000 milioni sul capitolo 00300 del Bilancio di Previsione per l'anno 1987 per tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni

in aumento:

Parte Entrata

Capitolo 00300 (tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent) lire 7.000 milioni

Parte Spesa

Capitolo 25355 (spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) lire 7.000 milioni

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.