Legge regionale 28 marzo 1985, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 28 03 1985

Bollettino ufficiale 4 4 1985 n. 4

Norme in materia di esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale da parte di imprese artigiane.

Art. UNICO

Le imprese artigiane iscritte nell’albo disciplinato dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, sono tenute all’iscrizione nell’albo nazionale dei costruttori di cui all’articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire di competenza della Regione Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 58 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182.

Per i lavori di importo non superiore al limite indicativo al comma precedente, l’iscrizione č facoltativa.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.