Legge regionale 23 gennaio 1976, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 23 01 1976

Bollettino ufficiale 13 2 1976 n. 1

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario "Ru d’Arlaz", con sede in comune di Montjovet.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse del Consorzio di miglioramento fondiario " Ru d’Arlaz ", avente sede in Comune di Montjovet, costituito con DPR 15 ottobre 1962, fino alla concorrenza massima di Lire trecentoquaranta milioni, per la stipulazione di un mutuo integrativo di Lire duecentosessantamilionicentodiecimila, da contrarsi dal Consorzio con l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, in conformità dell’articolo 35 - quarto e quinto comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la ricostruzione di un canale irriguo al servizio del comprensorio del Consorzio stesso.

La garanzia fideiussoria è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall’Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del 2° comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all’impegno, da parte del Consorzio, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;

- all’impegno, da parte del Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, secondo le norme di legge che regolano l’esercizio del Credito Agrario, dell’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del DM 21 dicembre 1968;

- all’impegno, da parte dell’Istituto mutuante, di trasmettere all’Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l’importo e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio finanziario 1976, con l’assegnazione all’apposito capitolo corrispondente al capitolo 255 dell’esercizio 1975 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.